approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“La nuova formulazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali quale risulta dal modello approvato dal Ministro del Lavoro con il D.M. 15 dicembre 2015 e, soprattutto, l’art. 26, comma 2, del D.L.vo n. 151/2001, confermano l’istituto del ripensamento da esercitare entro i sette giorni successivi alla data di trasmissione del modulo.
La riflessione che segue cercherà di evidenziare, sia pure nei limiti dettati dalla disposizione di riferimento, come l’esercizio del diritto che ha natura potestativa, rispetto alla quale è ininfluente la posizione del datore di lavoro, debba essere inteso e quali conseguenze lo stesso può avere sulla dinamica del rapporto contrattuale.
Ma andiamo con ordine.
Il diritto di ripensamento era già stato previsto dal comma 21 (ora abrogato) dell’art. 4 della legge n. 92/2012: nei sette giorni successivi alla convalida avvenuta nelle sedi indicate dal Legislatore o alla sottoscrizione della “liberatoria” apposta sul retro della copia della comunicazione di cessazione inviata dal datore di lavoro in via telematica al centro per l’impiego, il lavoratore, anche per iscritto, poteva revocare le dimissioni o il consenso alla risoluzione, con nessuna maturazione di diritti economici e normativi per le giornate “non lavorate” e con la restituzione da parte dell’interessato di quanto eventualmente percepito in forza delle stesse.
Ora, il Legislatore delegato lo conferma, “agganciandolo” alla data di invio del modello che il “sistema informatico” riesce a ben identificare con l’indicazione precisa del giorno fino al millesimo di secondo.
Nulla dice la norma e nulla dicono sia la circolare n. 12 del 4 marzo 2016 o le FAQ presenti sul sito istituzionale circa le eventuali competenze riscosse dal lavoratore e strettamente correlate alla cessazione del rapporto: si ha motivo di credere, tuttavia, che le stesse debbano essere restituite venendo meno il titolo per il quale erano state erogate.
Detto questo, ritengo opportuno effettuare alcune considerazioni….continua la lettura“
Source: Dottrina del Lavoro