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INPS: Lavoratori marittimi – equiparazione dei periodi di lavoro


L’Inps, con il messaggio n. 59 del 1° aprile 2016, informa che l’equiparazione, ai fini e per gli effetti di cui all’art. 31 della legge n. 413/1984, dei periodi di effettiva navigazione al servizio di stazione radiotelegrafica di bordo con i periodi di effettiva navigazione al servizio di apparati radioelettrici a bordo delle navi è possibile a condizione che dalla tabella di armamento rilasciata dalla competente Autorità marittima risulti che il marittimo sia dedicato all’attività di addetto al servizio radioelettrico di bordo in via esclusiva e che non vi sia altro personale certificato GMDSS.

Sarà cura del marittimo presentare la suddetta tabella di armamento dalla quale dovrà risultare lo svolgimento dell’attività in questione per il periodo minimo richiesto dal su richiamato art. 31 della legge n. 413/1984.

Fonte: Inps


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Source: Dottrina del Lavoro

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