L’Inail ha pubblicato la circolare n. 14 del 25 marzo 2016, con la quale riassume brevemente la disciplina giuridica dell’infortunio in itinere.
In particolare, il discrimine relativo alla indennizzabilità esclusivamente qualora l’infortunio occorso su strada aperta al traffico di veicoli a motore fosse avvenuto“[…] in presenza delle condizioni necessarie per rendere necessitato l’uso della bicicletta, mentre “[…] dalla sussistenza di dette condizioni, si potesse prescindere qualora l’infortunio si fosse verificato in un tratto di percorso protetto”, è stato superato dal legislatore del collegato ambientale alla legge di stabilità 2016 il quale ha sancito espressamente che, a prescindere dal tratto stradale in cui l’evento si verifica, l’infortunio in itinere occorso a bordo di un velocipede deve essere, al ricorrere di tutti i presupposti stabiliti dalla legge per la generalità degli infortuni in itinere, sempre ammesso all’indennizzo.
Fonte: Inail
Source: Dottrina del Lavoro