Con sentenza n. 5052 del 15 marzo 2016, la Corte di Cassazione ha ribadito che elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità sia, non solo, il raggiungimento del requisito soggettivo relativo all’anzianità di iscrizione assicurativa e contributiva, ma anche la cessazione dell’attività lavorativa.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come non si acquisisce il diritto alla pensione qualora vi sia una continuità di prestazione lavorativa. In pratica, non sia presente una inoccupazione al momento della domanda di pensione di anzianità.
La decisione da continuità alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 16789/14; Cass. n. 4480/2013; Cass. n. 4898/2012; Cass. n. 11935/04; Cass. n. 6571/02; Cass. n. 6693/96; Cass. n. 5965/84) secondo cui, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 153 del 1969, la cessazione dell’attività lavorativa costituisce – ai pari del requisito del trentacinque anni di iscrizione assicurativa e del requisito contributivo – un elemento costitutivo del diritto alla pensione di anzianità.
Source: Dottrina del Lavoro