E’ stato sottoscritto, in data 23 marzo 2016, tra AGCI-AGRITAL, LEGACOOP-AGROALIMENTARE, FEDAGRICONFCOOPERATIVE ed i sindacati FAI-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti da aziende cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici e lavorazione prodotti alimentari. L’accordo decorre dal 1° ottobre 2015 ed avrà validità, per la parte normativa ed economica, sino al 30 novembre 2019.
Le principali novità riguardano:
– il contratto a termine: “quanto previsto all’art. 20 del presente CCNL sulla stagionalità soddisfa i requisiti legali per l’applicazione dei termini obbligatori ridotti di interruzione tra più contratti a tempo determinato stipulati con il medesimo lavoratore; i medesimi termini ridotti di intervallo temporale sono altresì applicabili in tutte le tipologie di assunzioni a termine regolamentate dal citato D.Lgs. n. 81/2015. Le Parti convengono che le assunzioni a termine effettuate per ragioni di carattere sostitutivo (a mero titolo esemplificativo, lavoratrici in maternità, ferie, malattia, etc.) non sono soggette a intervalli temporali, se previsti per legge.”
– il contratto a part-time: La prestazione di lavoro part-time potrà svilupparsi con un orario ridotto – con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno (divisore 173) – rispetto a quello contrattuale stabilito dal CCNL. Il trattamento economico e normativo seguirà criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa, compatibilmente con le particolari caratteristiche dell’istituto, sulla base del rapporto tra orario ridotto ed il corrispondente orario ordinario previsto per il personale a tempo pieno. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Saranno valutate le possibilità di reversibilità in relazione alle esigenze aziendali e del lavoratore e quanto ciò sarà compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere.
– Assistenza sanitaria integrativa: Le parti, nella condivisione dell’importanza che riveste l’istituzione di forme di assistenza sanitaria integrativa, convengono quanto
segue:
1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 sono iscritti a Filcoop Sanitario i lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato di durata pari o superiore a 9 mesi nell’arco dell’anno solare per i quali non siano attive forme di assistenza sanitaria previste da accordi collettivi e/o regolamenti aziendali.
2. Le parti convengono di istituire una Commissione per definire gli adempimenti propedeutici alla operatività di quanto concordato con il presente articolo. La suddetta Commissione dovrà terminare i lavori entro il 30 giugno 2010, data entro la quale le parti formalizzeranno l’intesa operativa.
3. Per il finanziamento del Fondo è dovuto un contributo a carico dell’azienda pari a 10 euro al mese per 12 mensilità. I contributi sono versati al Fondo con la periodicità
e le modalità stabilite dal regolamento. A far data dal 1° giugno 2020 il finanziamento al Fondo potrà essere implementato con ulteriori 2 euro mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.
– Trattamento economico – minimi tabellari
Liv. |
Par. |
Aumenti dal 1/1/2016 | Aumenti dal 1/10/2016 | Aumenti dal 1/10/2017 | Aumenti dal 1/10/2018 | Aumenti dal 1/9/2019 |
1S | 230 | 33,58 | 25,18 | 33,58 | 41,97 | 41,97 |
1 | 200 | 29,20 | 21,90 | 29,20 | 36,50 | 36,50 |
2 | 165 | 24,09 | 18,07 | 24,09 | 30,11 | 30,11 |
3A | 145 | 21,17 | 15,88 | 21,17 | 26,46 | 26,46 |
3 | 130 | 18,98 | 14,23 | 18,98 | 23,72 | 23,72 |
4 | 120 | 17,52 | 13,14 | 17,52 | 21,90 | 21,90 |
5 | 110 | 16,06 | 12,04 | 16,06 | 20,07 | 20,07 |
6 | 100 | 14,60 | 10,95 | 14,60 | 18,25 | 18,25 |
– Congedo per le donne vittime di violenza di genere
viene stabilito che la lavoratrice avente i requisiti di legge ha diritto ad un prolungamento dei congedo fino ad un massimo complessivo di 6 mesi, a carico dell’azienda per la quota non coperta dall’Inps e da utilizzare secondo le modalità e le tempistiche della norma.
– Telelavoro e Lavoro Agile
Le parti condividono l’obiettivo di promuovere nuove forme flessibili e semplificate di lavoro allo scopo di incrementare la produttività aziendale e di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. A tal fine considerano sia il telelavoro che il lavoro “agile” quali modalità di svolgimento dell’attività lavorativa rispondente a tali obiettivi.
Source: Dottrina del Lavoro