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Fondazione Studi Consulenti del Lavoro: esonero contributivo 2016 e precedente rapporto agevolato


La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha pubblicato il parere n. 2 del 18 aprile 2016, con il quale ha chiarito come va interpretata la norma, relativa all’esonero contributivo, contenuta nella Legge di Stabilità 2016 che prevede che per usufruire del beneficio il lavoratore non deve aver già usufruito dell’agevolazione nell’anno 2016 e nell’anno 2015, in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.

La Fondazione Studi spiega che il nuovo esonero, così come quello del 2015, è precluso solo se il datore di lavoro assume il medesimo lavoratore a distanza di tempo, rispettando le altre condizioni di legge, con riferimento al quale però nella precedente assunzione aveva già usufruito di un esonero contributivo (indipendentemente, se riferito al 2015 o al 2016), ovvero ne abbia usufruito presso una società a lui riconducibile anche per interposta persona. Al contrario, l’esonero può essere legittimamente fruito anche se l’assunzione si riferisce ad un lavoratore che ha già consentito la fruizione dell’esonero ad un diverso datore di lavoro.

Fonte: Consulenti del Lavoro.it


Source: Dottrina del Lavoro

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