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Cassazione: concetto di aliunde perceptum nel risarcimento per licenziamento


Con sentenza n. 7685 del 18 aprile 2016 , la Corte di Cassazione ha affermato che nella misura del risarcimento dovuto in caso di reintegra per licenziamento illegittimo non può essere detratto, quale “aliunde perceptum“, ciò che lo stesso aveva continuato a percepire in forza di un’altra attività prestata prima del verificarsi del recesso, in quanto la compensazione, sulla scorta del principio civilistico della “compensatio  lucri cum danno“, deve essere ricollegato al fatto illecito, mentre ciò non si verifica nel caso in cui il vantaggio derivi da un titolo diverso (nel caso di specie, l’attività era iniziata prima ed è continuata dopo).


Source: Dottrina del Lavoro

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