approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Una FAQ del Ministero del Lavoro (strumento di risposta che viene sempre più adoperato al posto delle circolari) presente sul sito istituzionale relativa alla procedura per le dimissioni della lavoratrice per matrimonio dopo le novità introdotte con il modello approvato con il DM 15 dicembre 2015, attuativo dell’art. 26 del decreto legislativo n. 151/2015, suggerisce, a mio avviso, una piccola riflessione sulla tutela normativa susseguente alla celebrazione delle nozze.
Chiarisco, subito, che delle questioni relative alla efficacia delle dimissioni parlerò nell’ultima parte della stessa.
Il licenziamento per causa di matrimonio
La tutela della donna che contrae matrimonio risale ad oltre mezzo secolo fa, ossia alla legge n. 7 del gennaio 1963 ed è stata, poi, ripresa, “pari pari” nelle parole, dall’art. 35 del decreto legislativo n. 198/2006, il c.d. ” codice delle pari opportunità tra uomo e donna”.
Il licenziamento della lavoratrice ( sono escluse quelle addette ai servizi familiari e domestici) intimato per causa di matrimonio è nullo, con una presunzione relativa che opera nel periodo che decorre dalla richiesta delle pubblicazioni di matrimonio ( che sono quelle affisse nell’albo comunale e non quelle religiose appese alla porta della parrocchia – Cass., 16 febbraio 1988, n. 1651 -) in quanto segua la celebrazione, fino ad un anno dalla stessa. Le sole cause esimenti che lo legittimano (e qui il Legislatore opera un perfetto “pendant” con la previsione che concerne la lavoratrice in gravidanza e fino ad un anno dalla nascita del bambino inserita nell’art. 54 del decreto legislativo n. 151/2001), sono:….continua la lettura“
Source: Dottrina del Lavoro