approfondimento di Roberto Camera
Estratto dal n. 17/2016 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Con la firma del Decreto interministeriale del 13 aprile 2016, i ministeri del lavoro e dell’economia hanno definito le modalità amministrative – di natura sperimentale – per far in modo che i lavoratori vicini alla pensione possano, su base volontaria, usufruire della trasformazione agevolata del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time, ciò al fine di “alleviarli” dalle fatiche del lavoro e accompagnarli alla pensione con orari di lavoro più soft e meno stressanti. Una sorta di “staffetta generazionale” per favorire l’accesso dei giovani al mondo del lavoro.
Soggetti beneficiari
La disposizione legislativa, a cui fa riferimento il Decreto, è prevista dal comma 284, dell’articolo 1, della c.d. Legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), e riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato che maturano, entro il 31 dicembre 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia e che hanno, all’atto della trasformazione del rapporto, i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia (versamento contributivo per 20 anni). Inoltre, che siano iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
Quindi, vanno esclusi i lavoratori che, pur trovandosi nelle condizioni soggettive previste dal decreto (età anagrafica e maturazione del diritto pensionistico entro fine 2018), hanno un rapporto a tempo determinato, ovvero hanno già in essere un rapporto a part-time e/o sono dipendenti di una Pubblica amministrazione. Men che meno potranno beneficiare dell’agevolazione i lavoratori autonomi o i collaboratori coordinati e continuativi.
Una riflessione riguarda l’obbligo, per il lavoratore, di aver in essere un rapporto di lavoro a tempo pieno per poter usufruire dell’agevolazione.
Non essendo previsto, dalla disposizione legislativa, un limite minimo di tempo, potrebbe il datore di lavoro trasformare il rapporto in essere da part-time a tempo pieno per poi, con l’accordo che andremo a vedere più avanti, ritrasformare il rapporto secondo i dettami della procedura incentivante? Si ritiene di sì, anche se è auspicabile una circolare chiarificatrice del ministero del lavoro per meglio interpretare questo ed altri punti dubbi della procedura.
Prima di addentrarci nei meandri della norma, si ricorda che alla data di pubblicazione dell’articolo, il decreto non è ancora operativo, in quanto abbisogna della registrazione da parte della Corte dei Conti e della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale….continua la lettura“
Source: Dottrina del Lavoro