L’Inps, con il messaggio n. 2086 del 11 maggio 2016, fornisce alcuni chiarimenti circa la liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per gli ex dipendenti dell’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC).
Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, l’E.N.A.C. è succeduto nei rapporti di lavoro con i dipendenti del Registro aeronautico italiano, dell’Ente nazionale della gente dell’aria e della Direzione generale dell’aviazione civile. Il personale di tale ultima amministrazione, prima del passaggio in ENAC, era iscritto all’ex Enpas, uno dei fondi previdenziali gestiti da questo Istituto.
Il comma 3 di detto art. 10 prevede che “Ai fini della costituzione del trattamento di fine rapporto del personale già in servizio presso la Direzione generale dell’aviazione civile, a decorrere dall’inquadramento definitivo, si applica la legge 29 maggio 1982, n. 297, ed il maturato dell’indennità di buonuscita costituirà la quota iniziale da trasferire all’Ente”.
In virtù di tale previsione normativa, l’allora Inpdap aveva provveduto a calcolare, per ciascun dipendente della Direzione generale dell’aviazione civile, il maturato lordo dell’indennità di buonuscita alla data del passaggio in ENAC ed a versare le relative somme all’Ente stesso.
Ciò posto, l’Inps precisa che qualsiasi tipo di richiesta di ex dipendenti dell’ENAC volta ad ottenere il TFS dall’Inps non può essere evasa.
Fonte: Inps
Source: Dottrina del Lavoro