Il Ministero del Lavoro ha emanato la nota 10084 del 18 maggio 2016, con la quale ha fornito le modalità operative in caso di inottemperanza al pagamento dell’importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione (ex. art. 14, comma 5bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008).
L’importo residuo, maggiorato di un ulteriore 5% deve essere corrisposto entro i successivi 6 mesi decorrenti dal giorno di presentazione dell’istanza di revoca.
Coerentemente con la modulistica già in uso, sia l’importo parziale o totale versato all’atto della revoca sia l’importo dilazionato residuo comprensivo della maggiorazione del 5% vanno imputati nel modello di versamento F23 per il 70% al codice 698T e per il restante 30% al codice 79AT.
Alla scadenza del termine di 6 mesi l’importo diviene esigibile atteso che, per espressa previsione di legge, il provvedimento di revoca della sospensione che accoglie l’istanza di pagamento dilazionato acquista efficacia di titolo esecutivo.
Dal giorno successivo alla scadenza dei 6 mesi, iniziano a decorrere sulla somma dovuta, gli interessi al saggio legale ai sensi del codice civile.
Ai fini della successiva iscrizione a ruolo il Ministero evidenzia che i codici attualmente in uso per la maxisanzione non possono essere utilizzati per le somme di cui all’art. 14, comma 4, lett c) del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Nei prossimi giorni la società Equitalia procederà al rilascio di nuovi codici ruolo per l’iscrizione delle somme dovute – ripartite sempre nella misura del 70% e del 30% – che verrà effettuata con minute di ruolo predisposte ed inviate separatamente rispetto a quelle compilate per la riscossione delle sanzioni amministrative, al fine di consentire il calcolo automatico degli interessi legali a decorrere dalla scadenza semestrale.
Infine, in considerazione della maturazione degli interessi legali e della gestione delle iscrizioni di tali somma in minute separate, è necessario, secondo le indicazioni ministeriali, che il personale ispettivo trasmetta le pratiche di sospensione all’ufficio legale e del contenzioso che ha sede nel luogo di accertamento dell’illecito nel termine massimo di un mese dalla scadenza del semestre; tale termine, infatti, è funzionale a verificare l’eventuale effettuazione del pagamento entro il termine di legge.
Fonte: Ministero del Lavoro
Source: Dottrina del Lavoro