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Min.Giustizia: svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense


Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016, il Decreto n. 70 del 17 marzo 2016, con il  Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense (ai  sensi  dell’articolo  41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Fonte: Gazzetta Ufficiale










MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO n. 70 del 17 marzo 2016

                   
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visti gli articoli 1, comma 3, e  41,  comma  13,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247; 
  Visti gli articoli 15, 40, 44, 45 della legge 31 dicembre 2012,  n.
247; 
  Visto l'articolo 73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
  Sentito il Consiglio nazionale  forense  che  si  e'  espresso  con
parere reso nella seduta amministrativa del 22 maggio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  10  settembre
2015; 
  Vista la trasmissione dello schema di regolamento  alle  competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la nota del 30 dicembre  2015  con  la  quale  lo  schema  di
regolamento e' stato  comunicato  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione  dell'articolo
41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le  modalita'  di
svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense,  le
procedure di controllo da parte dei consigli dell'ordine, le  ipotesi
di interruzione del tirocinio, nonche' i requisiti di  validita'  del
periodo di tirocinio eventualmente svolto in altro Stato  dell'Unione
europea. 
  2. Il presente  regolamento  si  applica  ai  tirocini  iniziati  a
partire dalla sua entrata in vigore. Ai tirocini in corso a tale data
continua ad applicarsi la normativa  previgente,  ferma  restando  la
riduzione della durata a diciotto mesi e la facolta'  del  praticante
di  avvalersi  delle  modalita'  alternative   di   svolgimento   del
tirocinio.
                               Art. 2 
 
 
             Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro 
 
  1. Qualora il tirocinio venga svolto contestualmente  ad  attivita'
di  lavoro  subordinato  pubblico  o  privato,  il  praticante   deve
informarne il consiglio dell'ordine, indicando anche gli orari  e  le
modalita' di svolgimento del lavoro. Il consiglio dell'ordine accerta
l'assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse e  verifica
che l'attivita' lavorativa si svolga secondo modalita' e orari idonei
a consentire l'effettivo e puntuale  svolgimento  del  tirocinio.  Il
praticante deve comunicare immediatamente  al  consiglio  dell'ordine
ogni notizia relativa a nuove  attivita'  lavorative  e  a  mutamenti
delle modalita' di svolgimento delle  medesime,  anche  in  relazione
agli orari. 
  2. All'esito della verifica, ove ne  ricorrano  i  presupposti,  il
consiglio dell'ordine dispone,  con  delibera  motivata,  il  diniego
dell'iscrizione o, se il rapporto di lavoro ha avuto  inizio  durante
il  periodo  di  tirocinio,  la  cancellazione   dal   registro   dei
praticanti. Si  applica  l'articolo  17,  comma  7,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247. 
                               Art. 3 
 
 
               Modalita' di svolgimento del tirocinio 
 
  1. Il tirocinio professionale e' svolto con assiduita',  diligenza,
riservatezza e nel rispetto delle norme di deontologia professionale.
Per assiduita' si intende la  frequenza  continua  dello  studio  del
professionista, sotto la supervisione diretta di  quest'ultimo.  Tale
requisito si ritiene rispettato se il praticante e'  presente  presso
lo  studio  o  comunque  opera  sotto  la  diretta  supervisione  del
professionista,  per  almeno  venti  ore  settimanali,  fermo  quanto
previsto dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo. Per diligenza  si
intende la cura attenta e scrupolosa nello svolgimento del tirocinio.
Per riservatezza si intende l'adozione di un  comportamento  corretto
volto al mantenimento del massimo riserbo  su  tutte  le  notizie  ed
informazioni acquisite nel corso del tirocinio. 
  2. Nel caso di sostituzione di un  periodo  di  pratica  presso  lo
studio professionale con una delle forme alternative  previste  dalla
legge, deve essere comunque  sempre  assicurato  lo  svolgimento  del
tirocinio per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto  all'ordine
o presso l'Avvocatura dello Stato. 
  3. Oltre che nella pratica svolta presso uno studio  professionale,
il tirocinio  consiste  anche  nella  frequenza  obbligatoria  e  con
profitto, per un periodo non inferiore a diciotto mesi, dei corsi  di
formazione di cui all'articolo 43 della legge 31  dicembre  2012,  n.
247. 
  4. L'attivita' di praticantato svolta presso gli uffici  giudiziari
e' disciplinata dal regolamento emanato dal Ministro della  giustizia
ai sensi dell'articolo 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  5. Il tirocinio formativo  presso  gli  uffici  giudiziari  di  cui
all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,  n.  98,  nonche'  la
frequentazione della scuole di specializzazione  per  le  professioni
legali di cui all'articolo 16 del  decreto  legislativo  17  novembre
1997, n. 398, possono  essere  svolti  contestualmente  al  tirocinio
professionale,  fermo  quanto  disposto  dal  comma  1  del  presente
articolo e dall'articolo 8,  comma  4,  secondo  periodo,  di  questo
regolamento. 
  6. Resta ferma l'applicazione  dell'articolo  41,  comma  9,  della
legge 31 dicembre 2012, n. 247, e dell'articolo  73,  comma  13,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
                               Art. 4 
 
 
                          Periodo e durata 
 
  1. Il tirocinio ha una durata di diciotto mesi. 
  2. Il periodo inizia a decorrere dalla data della delibera  con  la
quale il  consiglio  dell'ordine  si  pronuncia  positivamente  sulla
domanda di iscrizione. 
  3. Il tirocinio professionale e' compiuto per un periodo  di  tempo
ininterrotto. In caso di interruzione, il  periodo  di  pratica  gia'
compiuto rimane privo di effetti, salvo quanto previsto dall'articolo
7 del presente regolamento e dall'articolo 17, comma 10, lettera  a),
della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  4. Sulla cancellazione dal registro dei praticanti e  dall'allegato
elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo nei casi di
cui all'articolo 17, comma 10, della legge 31 dicembre 2012, n.  247,
si  pronuncia  il  consiglio  dell'ordine  con   delibera   motivata,
rispettata la procedura di cui ai commi 12,  13  e  14  del  medesimo
articolo 17. 
                               Art. 5 
 
 
                    Anticipazione di un semestre 
             di tirocinio durante gli studi universitari 
 
  1. Entro un anno dalla entrata in vigore del presente  regolamento,
il CNF stipula, ai sensi dell'articolo 40, comma 2,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247, una convenzione quadro con la  Conferenza  dei
presidi delle facolta' di giurisprudenza, al fine di disciplinare  lo
svolgimento del tirocinio  in  costanza  dell'ultimo  anno  di  studi
universitari, secondo quanto  previsto  dall'articolo  41,  comma  6,
lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  2.  La  convenzione  di  cui  al  comma  1  prevede  modalita'   di
svolgimento del tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e
la proficua conclusione degli studi universitari, nonche' l'effettiva
frequenza dello studio  professionale  per  almeno  dodici  ore  alla
settimana.  Durante  il  semestre  di   svolgimento   del   tirocinio
anticipato ai sensi del  presente  articolo,  il  praticante  non  e'
esentato dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui  all'articolo  43
della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  3. Per l'ammissione all'anticipazione di un semestre  di  tirocinio
durante gli studi universitari, lo studente deve essere in regola con
lo svolgimento degli  esami  di  profitto  del  corso  di  laurea  in
giurisprudenza e avere gia' ottenuto il  riconoscimento  dei  crediti
nelle seguenti materie: diritto civile, diritto  processuale  civile,
diritto penale, diritto processuale penale,  diritto  amministrativo,
diritto costituzionale, diritto dell'Unione europea. 
  4. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea  entro  i  due
anni successivi alla durata legale del corso, il praticante  studente
universitario puo' chiedere  la  sospensione  del  tirocinio  per  un
periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se  non  riprende  il
tirocinio, e' cancellato dal  registro  e  il  periodo  di  tirocinio
compiuto rimane privo di effetti. 
  5. Il periodo di tirocinio durante gli  studi  universitari  rimane
privo di effetti anche quando il praticante, pur avendo conseguito il
diploma di laurea in  giurisprudenza  non  provvede,  entro  sessanta
giorni, a confermare l'iscrizione al registro dei praticanti. 
  6. In attuazione della convenzione  quadro  di  cui  ai  commi  che
precedono,  i  consigli  dell'ordine   possono   stipulare   apposite
convenzioni  con  le  locali  facolta',  dipartimenti  o  scuole   di
giurisprudenza. La stipula di  tali  convenzioni  e'  condizione  per
l'anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi. 
                               Art. 6 
 
 
                     Svolgimento di un semestre 
           di tirocinio in altro Paese dell'Unione europea 
 
  1. Qualora il praticante intenda svolgere un semestre di  tirocinio
in altro Paese dell'Unione europea, ne da' comunicazione al consiglio
dell'ordine, indicando il nominativo e i recapiti del  professionista
presso cui svolgera' il tirocinio, la qualifica di quest'ultimo e  la
sua equivalenza al  titolo  di  avvocato  ai  sensi  della  normativa
vigente in  tema  di  riconoscimento  dei  titoli  professionali.  Il
professionista deve  aver  prestato  il  proprio  consenso  che  deve
risultare da forma scritta. 
  2.  Al  termine  del  semestre  svolto  all'estero,  il  praticante
consegna al consiglio dell'ordine documentazione idonea a certificare
l'effettivita' del tirocinio svolto all'estero secondo le  norme  del
Paese ospitante,  compresa,  in  ogni  caso,  una  dichiarazione  del
professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto  del
periodo di tirocinio. Tale documentazione e'  prodotta  in  originale
nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio  ed
e' accompagnata da  traduzione  asseverata  in  lingua  italiana.  Il
consiglio dell'ordine,  sulla  base  della  documentazione  prodotta,
riconosce il periodo svolto all'estero ai fini della convalida di  un
semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la  convalida  con  delibera
motivata. Si applica l'articolo 17, comma 7, della legge 31  dicembre
2012, n. 247. 
                               Art. 7 
 
 
                     Interruzione del tirocinio 
 
  1. Il tirocinio e' svolto, di regola, in forma continuativa. 
  2. L'interruzione per un periodo pari o superiore a sei  mesi  puo'
essere giustificata  soltanto  da  accertati  motivi  di  salute,  da
valutare  anche  tenendo  conto  dell'eta'  del  praticante;   quando
ricorrono le condizioni  per  l'applicazione  delle  disposizioni  in
materia di maternita' e di paternita' oltre che  di  adozione;  dalla
sussistenza   di   sanzioni   disciplinari   interdittive    inflitte
all'avvocato presso  il  quale  il  tirocinio  e'  svolto  ovvero  al
praticante  stesso;  dalla  comprovata   necessita'   di   assicurare
assistenza continuativa di prossimi congiunti o del  coniuge  affetti
da malattia, qualora sia stato accertato che da  essa  deriva  totale
mancanza di autosufficienza. 
  3. L'interruzione del tirocinio per un periodo inferiore a sei mesi
ma superiore ad un mese puo' essere giustificata anche in presenza di
altri motivi di carattere personale. 
  4. Nei casi di cui  ai  commi  2  e  3  il  praticante  che  voglia
interrompere il tirocinio presenta domanda al  consiglio  dell'ordine
presso il quale e' iscritto indicando e documentando le ragioni. 
  5. Se il consiglio dell'ordine territoriale non ritiene  fondate  e
dimostrate le ragioni che il praticante ha rappresentato  a  sostegno
della domanda, rigetta la richiesta di interruzione con provvedimento
motivato. L'interessato deve essere sentito. 
  6. Nel caso di accoglimento della domanda, il tirocinio e'  sospeso
dalla data di presentazione della istanza. 
  7. Cessata la causa di interruzione, il tirocinio  riprende,  senza
soluzione  di  continuita',   con   l'anzianita'   della   precedente
iscrizione.   Della   cessazione   della   causa   di    interruzione
l'interessato  deve  dare  immediata   comunicazione   al   consiglio
dell'ordine. 
  8. L'interruzione del tirocinio per oltre  sei  mesi,  senza  alcun
giustificato motivo,  comporta  la  cancellazione  dal  registro  dei
praticanti. 
                               Art. 8 
 
 
                   Poteri di vigilanza e controllo 
           e rilascio del certificato di compiuta pratica 
 
  1. Il consiglio dell'ordine accerta e  promuove  la  disponibilita'
tra gli iscritti, gli uffici giudiziari, e gli  uffici  legali  degli
enti pubblici del circondario,  ad  accogliere  nei  propri  studi  o
uffici i soggetti che intendono svolgere il tirocinio professionale. 
  2. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilita', ad
accogliere  nel  proprio   studio   i   praticanti,   istruendoli   e
preparandoli  all'esercizio  della  professione,  anche  per   quanto
attiene all'osservanza dei principi deontologici. 
  3. La verifica dell'effettivo e proficuo svolgimento del  tirocinio
e' affidata al consiglio dell'ordine  presso  cui  il  praticante  e'
iscritto. 
  4. Il consiglio dell'ordine esplica i propri compiti  di  vigilanza
anche  mediante  verifica  del  libretto  del   tirocinio,   colloqui
periodici, assunzione di informazioni dai soggetti presso i quali  si
sta  svolgendo  il  tirocinio.  Accerta,  in  particolare,   che   il
praticante abbia assistito ad almeno venti udienze per semestre,  con
esclusione  di  quelle  di  mero  rinvio,  e   abbia   effettivamente
collaborato allo studio delle controversie e alla redazione di atti e
pareri. Richiede al praticante  la  produzione  della  documentazione
ritenuta idonea a dimostrare lo svolgimento  di  attivita',  nonche',
nel  caso  di  svolgimento  del  tirocinio   secondo   le   modalita'
alternative previste dalla legge, la produzione della  documentazione
ritenuta idonea a dimostrarne lo svolgimento. Accerta,  altresi',  la
sussistenza del requisito di cui all'articolo 17,  comma  9,  lettera
c), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, da valutare,  nel  caso  di
tirocinio svolto contestualmente ad un rapporto  di  lavoro,  tenendo
conto di quanto accertato al momento della iscrizione al registro. 
   5. Delle attivita' di controllo  svolte  nel  corso  dell'anno  il
consiglio territoriale informa gli iscritti nel corso  dell'assemblea
ordinaria convocata  per  l'approvazione  dei  bilanci  consuntivo  e
preventivo, anche attraverso il deposito o la previa trasmissione  in
via telematica di apposita relazione. 
  6. Al termine del periodo di tirocinio, il  consiglio  dell'ordine,
sulla  base  delle  verifiche  svolte,  rilascia  il  certificato  di
compiuto tirocinio. Nell'ipotesi in cui  la  verifica  dia  risultati
insufficienti, il consiglio non rilascia il  certificato.  In  questo
caso il  praticante  e  l'avvocato  presso  il  quale  e'  svolto  il
tirocinio devono essere sentiti. I consigli  hanno  facolta'  di  non
convalidare anche il  singolo  semestre  con  le  stesse  regole  del
mancato rilascio del certificato di compiuto  tirocinio.  Si  applica
l'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  7. Si applica l'articolo 42 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
                               Art. 9 
 
 
                     Abilitazione all'esercizio 
           della professione in sostituzione dell'avvocato 
 
  1. Il praticante in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 31
dicembre  2012,  n.  247,  puo'  chiedere  al  consiglio  dell'ordine
l'autorizzazione a esercitare attivita' professionale in sostituzione
dell'avvocato  presso  il  quale  svolge  la  pratica.  Il  consiglio
dell'ordine deve pronunciarsi sulla domanda entro trenta giorni dalla
presentazione della stessa. 
  2. Il provvedimento di autorizzazione al patrocinio sostitutivo  e'
comunicato dal consiglio dell'ordine: 
  a)  al  richiedente  presso  l'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata  dichiarato,  ovvero,  se  non  e'  possibile,  a   mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento; 
  b) all'indirizzo di posta elettronica certificata  dell'avvocato  o
dell'ufficio pubblico presso cui la pratica e' svolta. 
  3. Per poter  esercitare  la  professione,  nei  limiti  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 41, comma 12, della legge  31  dicembre
2012, n. 247, il  praticante  avvocato  assume  avanti  al  consiglio
dell'ordine, riunito in pubblica seduta,  l'impegno  solenne  di  cui
all'articolo 8 della legge 31  dicembre  2012,  n.  247.  La  formula
dell'impegno deve  intendersi  integrata  dalla  parola  «praticante»
avanti alla parola  avvocato.  Il  verbale  di  impegno  solenne  del
praticante avvocato e'  comunicato,  dal  consiglio  dell'ordine,  al
presidente del tribunale ed al procuratore della Repubblica presso il
tribunale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Roma, 17 marzo 2016 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1090 


Source: Dottrina del Lavoro

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