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Min.Lavoro: disabili – computabilità degli sportivi professionisti


Il Ministero del Lavoro ha risposto, in data 20 maggio 2016, ad un quesito della Lapam Confartigianato Imprese, con la quale fornisce i chiarimenti circa la computabilità, da parte delle società sportive, dei dipendenti assunti come sportivi professionisti.

Ai fini della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere, occorre far riferimento all’art. 4, co 1, della Legge n. 68/1999, che dispone che di norma sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, elencando espressamente i lavoratori non computabili e disponendo che “Restano salve le ulteriori esclusivi previste dalle discipline di settore”.

Pertanto, non sono computabili: i lavoratori occupati ai sensi della Legge n. 68/1999, i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, i dirigenti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento, i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività, i soggetti impegnati in lavorai socialmente utili assunti ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. 81/2000, i lavoratori a domicilio, i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’art. 1, co 4bis, della Legge n. 383/2001.

Per effetto di specifiche disposizioni sono da escludere gli apprendisti.

Considerato che gli sportivi professionisti, la cui prestazione costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, non figurano né tra i lavoratori non computabili ai sensi dell’art. 4, co 1, Legge n. 68/1999, né tra le esclusioni previste da discipline di settore, gli stessi sono da ricomprendere nella base di computo.

Leggi la risposta del Ministero del Lavoro

Fonte: Ministero del Lavoro


Source: Dottrina del Lavoro

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