Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, il Decreto 25 marzo 2016 con la definizione dei criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.
Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato sino ad un limite massimo complessivo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di 9 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2017 e di 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018, secondo i criteri definiti dal Decreto 25 marzo 2016.
La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
- il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale di cui all’art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;
- sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;
- sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
- sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura di cui all’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 25 marzo 2016
Definizione dei criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito di un programma di crisi aziendale, l'impresa cessi l'attivita' produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale. (Decreto n. 95075). (16A03952)
(GU n.120 del 24-5-2016)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; Visto, in particolare, l'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale dispone che «In deroga agli articoli 4, comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, puo' essere autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove e sei mesi e previo accordo stipulato in sede governativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del programma di crisi aziendale di cui al comma 3, l'impresa cessi l'attivita' produttiva e sussistano concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A tal fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri per l'applicazione del presente comma»; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Considerato che l'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e' finalizzato ad agevolare la gestione delle crisi e dei processi di riorganizzazione aziendale attraverso la conservazione del patrimonio delle competenze professionali acquisite dai lavoratori, cosi' da evitare rilevanti ricadute occupazionali e favorire lo sviluppo economico territoriale; Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 qualora all'esito di un programma di crisi aziendale l'impresa cessi l'attivita' e si ravvisino prospettive di cessione dell'impresa sia opportuno favorire la salvaguardia dei livelli occupazionali dell'impresa medesima; Ritenuta la necessita' di individuare i criteri per autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale per un limite massimo di dodici mesi nell'anno 2016, nove mesi nell'anno 2017 e sei mesi nell'anno 2018, in deroga ai termini di cui all'art. 4, comma 1, e all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015; Decreta: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il trattamento di integrazione salariale straordinaria puo' essere prorogato, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e in deroga all'art. 4, comma 1, e all'art. 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo, sino ad un limite massimo complessivo di dodici mesi per le cessazioni di attivita' intervenute nell'anno 2016, di nove mesi per le cessazioni di attivita' intervenute nell'anno 2017 e di sei mesi per quelle intervenute nell'anno 2018, secondo i criteri definiti dal presente decreto.
Art. 2 Criteri di autorizzazione 1. La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'art. 1 puo' essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al cui esito, per l'aggravarsi delle iniziali difficolta' e per l'impossibilita' di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l'impresa si determini a cessare l'attivita' produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell'azienda; b) sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico; c) sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell'entita' e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati; d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l'espletamento tra le parti della procedura di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
Art. 3 Procedimento e domanda 1. L'impresa che intende cessare l'attivita' ed ottenere la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, deve stipulare, prima del termine del programma di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), lo specifico accordo governativo di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dando conto nello stesso delle concrete prospettive di rapida cessione dell'azienda con finalita' di continuazione dell'attivita' ovvero di ripresa della stessa ed esibendo, al fine, idonea documentazione comprovante l'esistenza di prospettive di una rapida cessione. 2. In sede di accordo il Ministero dello sviluppo economico puo' confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a rilevare l'azienda cedente, anche con accordo di riservatezza, specificando le azioni da intraprendere ivi comprese azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il riassorbimento del personale sospeso. 3. Al fine di cui al comma 2, prima della stipula dell'accordo governativo di cui art. 2, comma 1, lettera b), deve essere verificata la sostenibilita' finanziaria dell'intervento di integrazione salariale straordinaria. 4. In sede di accordo deve essere indicato l'onere finanziario necessario a coprire l'intervento di integrazione salariale straordinario, preventivamente verificato. 5. Il Ministero dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio sul buon esito della cessione aziendale. 6. A seguito della stipula dell'accordo governativo, l'impresa presenta istanza di integrazione salariale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, corredata del programma di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d). 7. Al fine di garantire, sia la stabilita' del sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nell'operazione di cessione di cui al comma 2, sia la continuita' aziendale, alle domande per l'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria non si applica il procedimento di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 4 Limite di spesa 1. Il trattamento di integrazione salariale straordinario puo' essere autorizzato entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 2. Per le finalita' di cui al presente decreto il relativo onere finanziario grava sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Art. 5 Monitoraggio delle risorse finanziarie 1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 4, l'Istituto nazionale della previdenza sociale monitora mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente decreto e invia relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Qualora in sede di accordo, il monitoraggio delle risorse di cui all'art. 4, effettuato anche in via prospettica e non soltanto sulla base delle relazioni mensili di cui al comma 1, in relazione agli utilizzi che deriverebbero dagli accordi gia' stipulati, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, indichi che e' stato raggiunto o che sara' raggiunto prima del termine dell'anno di riferimento il limite dei 50 milioni di euro annui assegnati, non possono piu' essere stipulati accordi di cui all'art. 2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1505
Source: Dottrina del Lavoro