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Min.Lavoro: criteri per l'accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, il Decreto 25 marzo 2016  con la definizione dei criteri per l’accesso ad un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all’esito di un programma di crisi aziendale, l’impresa cessi l’attività produttiva e proponga concrete prospettive di rapida cessione dell’azienda stessa e il conseguente riassorbimento del personale.

Il trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere prorogato sino ad un limite massimo complessivo di 12 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2016, di 9 mesi per le cessazioni di attività intervenute nell’anno 2017 e di 6 mesi per quelle intervenute nell’anno 2018, secondo i criteri definiti dal Decreto 25 marzo 2016.

La proroga del trattamento di integrazione salariale straordinaria può essere autorizzata quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

  1. il trattamento di integrazione salariale straordinario sia stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale di cui all’art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, al cui esito, per l’aggravarsi delle iniziali difficoltà e per l’impossibilità di portare a termine il piano di risanamento originariamente predisposto, l’impresa si determini a cessare l’attività produttiva e, contestualmente, si evidenzino concrete e rapide prospettive di cessione dell’azienda;
  2. sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la presenza del Ministero dello sviluppo economico;
  3. sia presentato un piano di sospensioni dei lavoratori ricollegabili nell’entità e nei tempi alla cessione aziendale e ai nuovi interventi programmati;
  4. sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in capo al cessionario garantito mediante l’espletamento tra le parti della procedura di cui all’art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 marzo 2016

Definizione dei criteri per l'accesso  ad  un  ulteriore  periodo  di
integrazione salariale straordinaria da concedersi qualora, all'esito
di un programma  di  crisi  aziendale,  l'impresa  cessi  l'attivita'
produttiva  e  proponga  concrete  prospettive  di  rapida   cessione
dell'azienda stessa e il conseguente  riassorbimento  del  personale.
(Decreto n. 95075). (16A03952) 

(GU n.120 del 24-5-2016)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
"Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali,  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,  in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; 
  Visto, in particolare, l'art. 21, comma 4, del decreto  legislativo
n. 148 del 2015, il quale dispone che «In  deroga  agli  articoli  4,
comma 1, e 22, comma 2, entro il limite di spesa  di  50  milioni  di
euro  per  ciascuno  degli  anni  2016,  2017  e  2018,  puo'  essere
autorizzato, sino a un limite massimo rispettivamente di dodici, nove
e sei  mesi  e  previo  accordo  stipulato  in  sede  governativa  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  un  ulteriore  intervento  di
integrazione salariale straordinaria qualora all'esito del  programma
di crisi aziendale di cui al comma  3,  l'impresa  cessi  l'attivita'
produttiva e  sussistano  concrete  prospettive  di  rapida  cessione
dell'azienda e di un conseguente riassorbimento occupazionale. A  tal
fine il Fondo sociale per occupazione e formazione, di  cui  all'art.
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  e'
incrementato dell'importo di cui al primo periodo per ciascuno  degli
anni 2016, 2017 e 2018. Al fine del monitoraggio della relativa spesa
gli accordi di cui al primo periodo del presente comma sono trasmessi
al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare   entro   60   giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i  criteri
per l'applicazione del presente comma»; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Considerato che l'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n.  148
del 2015 e' finalizzato ad agevolare la gestione delle  crisi  e  dei
processi di riorganizzazione aziendale  attraverso  la  conservazione
del  patrimonio  delle   competenze   professionali   acquisite   dai
lavoratori, cosi'  da  evitare  rilevanti  ricadute  occupazionali  e
favorire lo sviluppo economico territoriale; 
  Considerato, altresi', che ai sensi  dell'art.  21,  comma  4,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015 qualora all'esito di un programma
di  crisi  aziendale  l'impresa  cessi  l'attivita'  e  si  ravvisino
prospettive  di  cessione  dell'impresa  sia  opportuno  favorire  la
salvaguardia dei livelli occupazionali dell'impresa medesima; 
  Ritenuta la necessita' di individuare i criteri per autorizzare  un
ulteriore intervento di integrazione salariale per un limite  massimo
di dodici mesi nell'anno 2016, nove mesi nell'anno 2017  e  sei  mesi
nell'anno 2018, in deroga ai termini di cui all'art. 4,  comma  1,  e
all'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015;   
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il trattamento  di  integrazione  salariale  straordinaria  puo'
essere prorogato,  ai  sensi  dell'art.  21,  comma  4,  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015 e  in  deroga  all'art.  4,  comma  1,  e
all'art. 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo,  sino  ad  un
limite massimo complessivo  di  dodici  mesi  per  le  cessazioni  di
attivita' intervenute nell'anno 2016, di nove mesi per le  cessazioni
di attivita' intervenute nell'anno 2017 e  di  sei  mesi  per  quelle
intervenute nell'anno 2018, secondo i criteri definiti  dal  presente
decreto. 
                               Art. 2 
 
                      Criteri di autorizzazione 
 
  1.  La  proroga   del   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria di  cui  all'art.  1  puo'  essere  autorizzata  quando
ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) il trattamento di  integrazione  salariale  straordinario  sia
stato autorizzato su presentazione di un programma di crisi aziendale
di cui all'art. 21, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015,
al cui esito, per  l'aggravarsi  delle  iniziali  difficolta'  e  per
l'impossibilita'  di  portare  a  termine  il  piano  di  risanamento
originariamente  predisposto,  l'impresa  si  determini   a   cessare
l'attivita' produttiva e, contestualmente, si evidenzino  concrete  e
rapide prospettive di cessione dell'azienda; 
    b) sia stipulato specifico accordo presso il Ministero del lavoro
e delle  politiche  sociali  con  la  presenza  del  Ministero  dello
sviluppo economico; 
    c)  sia  presentato  un  piano  di  sospensioni  dei   lavoratori
ricollegabili nell'entita' e nei tempi alla cessione aziendale  e  ai
nuovi interventi programmati; 
    d) sia presentato un piano per il riassorbimento occupazionale in
capo al cessionario garantito mediante l'espletamento  tra  le  parti
della procedura di cui all'art. 47 della legge 29 dicembre  1990,  n.
428. 
                               Art. 3 
 
                       Procedimento e domanda 
 
  1. L'impresa che intende cessare l'attivita' ed ottenere la proroga
del trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  deve
stipulare, prima del termine del programma di cui all'art.  2,  comma
1, lettera a), lo specifico accordo governativo di  cui  all'art.  2,
comma  1,  lettera  b),  dando  conto  nello  stesso  delle  concrete
prospettive  di  rapida  cessione  dell'azienda  con   finalita'   di
continuazione  dell'attivita'  ovvero  di  ripresa  della  stessa  ed
esibendo, al fine, idonea documentazione comprovante  l'esistenza  di
prospettive di una rapida cessione. 
  2. In sede di accordo il Ministero dello  sviluppo  economico  puo'
confermare la sussistenza di prospettive di rapida cessione indicando
ovvero dichiarando di possedere le proposte da parte di terzi volte a
rilevare  l'azienda  cedente,  anche  con  accordo  di  riservatezza,
specificando  le  azioni  da  intraprendere   ivi   comprese   azioni
programmate per  la  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e  il
riassorbimento del personale sospeso. 
  3. Al fine di cui al comma  2,  prima  della  stipula  dell'accordo
governativo  di  cui  art.  2,  comma  1,  lettera  b),  deve  essere
verificata   la   sostenibilita'   finanziaria   dell'intervento   di
integrazione salariale straordinaria. 
  4. In sede di accordo  deve  essere  indicato  l'onere  finanziario
necessario  a  coprire   l'intervento   di   integrazione   salariale
straordinario, preventivamente verificato. 
  5. Il Ministero  dello  sviluppo  economico  assicura  un  costante
monitoraggio sul buon esito della cessione aziendale. 
  6. A seguito  della  stipula  dell'accordo  governativo,  l'impresa
presenta istanza di integrazione salariale al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali, corredata del programma di cui  all'art.  2,
comma 1, lettere c) e d). 
  7. Al fine di garantire, sia la stabilita' del sostegno al  reddito
dei lavoratori coinvolti nell'operazione di cessione di cui al  comma
2, sia la continuita' aziendale, alle  domande  per  l'autorizzazione
del  trattamento  di  integrazione  salariale  straordinaria  non  si
applica il procedimento di cui all'art. 25 del decreto legislativo n.
148 del 2015. 
                               Art. 4 
 
                           Limite di spesa 
 
  1. Il trattamento  di  integrazione  salariale  straordinario  puo'
essere autorizzato entro il limite di spesa di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. 
  2. Per le finalita' di cui al presente decreto  il  relativo  onere
finanziario grava sul Fondo sociale per occupazione e formazione,  di
cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2016, 2017 e 2018. 
                               Art. 5 
 
               Monitoraggio delle risorse finanziarie 
 
  1. Ai fini del rispetto del limite di  spesa  di  cui  all'art.  4,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale monitora mensilmente  i
flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni
di cui al presente decreto e invia relazioni mensili al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  2. Qualora in sede di accordo, il monitoraggio delle risorse di cui
all'art. 4, effettuato anche in via prospettica e non soltanto  sulla
base delle relazioni mensili di cui al comma  1,  in  relazione  agli
utilizzi che deriverebbero dagli accordi gia' stipulati, tenuto conto
di quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4,  indichi  che  e'  stato
raggiunto o che  sara'  raggiunto  prima  del  termine  dell'anno  di
riferimento il limite dei 50 milioni di  euro  annui  assegnati,  non
possono piu' essere stipulati accordi di cui all'art. 2. 
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 25 marzo 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                       Poletti        
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 2 maggio 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1505 


Source: Dottrina del Lavoro

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