Con sentenza n. 11626 del 7 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che non si configura l’evasione contributiva, ma la sola omissione contributiva, il mancato versamento, da parte dell’azienda, dei contributi per l’incertezza dei dati da comunicare.
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come la sussistenza di interpretazioni discordanti su determinati adempimenti contributivi a carico dei datori di lavoro, deve portare l’ente previdenziale a non ritenere sussistente l’evasione contributiva ma il più lieve reato di omissione contributiva, in quanto la possibilità di interpretare la norma in modi diversi può escludere, di fatto, il fine fraudolento, salvo prova contraria, della condotta del datore di lavoro.
Source: Dottrina del Lavoro