Con sentenza n. 12608 del 17 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha stabilito che le prove documentali fornite durante il primo grado di giudizio e che hanno portato alla vittoria una delle parti, debba, in caso di appello, essere ridepositata, dalla medesima parte, negli uffici del secondo giudice, pena la declaratoria di soccombenza per non aver fornito la prova della sua pretesa.
Nel caso specifico, i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato che, dovendo il giudice del gravame decidere la causa procedendo ad un autonomo e diretto riesame della documentazione già vagliata dal giudice di primo grado, il mancato rideposito dell’attestazione di “incollocazione al lavoro”, già prodotta in primo grado dal lavoratore, non può essere presa in considerazione per il giudizio finale.
Source: Dottrina del Lavoro