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Min.Interno: procedure per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi


Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, il Decreto 7 giugno 2016 con le modifiche alle procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno (di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).


MINISTERO DELL’INTERNO

DECRETO 7 giugno 2016

Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti  per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi  del
Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139. (16A04763) 

(GU n.146 del 24-6-2016)

 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139   recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229», e in particolare l'art. 16, comma 4; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a   norma
dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto  2011,  recante
«Procedure  e  requisiti  per  l'autorizzazione  e  l'iscrizione  dei
professionisti  negli  elenchi  del  Ministero  dell'interno  di  cui
all'articolo 16  del  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  198
del 26 agosto 2011; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012,  recante
«Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle  istanze
concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2,  comma  7,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151»
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201
del 29 agosto 2012; 
  Ritenuto di dover riformulare il comma 1 dell'art.  7  del  decreto
del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, al fine di meglio  precisare
la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia
di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere  per  il
mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno
di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
  Acquisito  il  parere  favorevole  del  Comitato  centrale  tecnico
scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 
                            5 agosto 2011 
 
  1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro  dell'interno  5
agosto 2011, e' sostituito dal seguente: 
  «1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero
dell'interno di cui all'art. 1, i  professionisti  devono  effettuare
ogni cinque anni corsi o seminari  di  aggiornamento  in  materia  di
prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta  ore.
Il termine dei cinque anni decorre: 
    a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1; 
    b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso  di
sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2; 
    c) dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  per  i
professionisti gia' iscritti alla medesima data negli elenchi di  cui
all'art. 1.». 
                               Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 giugno 2016

Il Ministro: Alfano

Fonte: Ministero dell’Interno


Source: Dottrina del Lavoro

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