Il Ministero dell’Interno ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, il Decreto 7 giugno 2016 con le modifiche alle procedure e requisiti per l’autorizzazione e l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno (di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139).
MINISTERO DELL’INTERNO
DECRETO 7 giugno 2016
Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (16A04763)
(GU n.146 del 24-6-2016)
IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229», e in particolare l'art. 16, comma 4; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, recante «Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 198 del 26 agosto 2011; Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201 del 29 agosto 2012; Ritenuto di dover riformulare il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; Decreta: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 1. Il comma 1 dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011, e' sostituito dal seguente: «1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre: a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1; b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2; c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti gia' iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1.».
Art. 2
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 giugno 2016
Il Ministro: Alfano
Fonte: Ministero dell’Interno
Source: Dottrina del Lavoro