s

MIPAAF: aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria


Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, il Decreto 17 giugno 2016  con le modalità di attuazione del decreto 6 agosto 2015 recante individuazione delle risorse e dei criteri per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’interruzione temporanea obbligatoria (di cui al decreto 3 luglio 2015).

L’armatore autorizzato all’esercizio della pesca  marittima  con il sistema strascico, il  quale  comprende le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha aderito all’arresto temporaneo obbligatorio previsto dall’art. 2  del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e che  ha  presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i dell’unità, al  Ministero delle politiche agricole – Direzione generale  della pesca marittima e dell’acquacoltura – PEMAC IV – Viale dell’arte,  16 00144  Roma, per il tramite dell’autorità marittima nella cui giurisdizione è stata effettuata l’interruzione, apposita manifestazione  di  interesse, deve trasmettere, entro il 31 agosto 2016, per il tramite della stessa autorità marittima, l’integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base  del  modello allegato al Decreto stesso.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 giugno 2016 

Modalità  di  attuazione  del  decreto   6   agosto   2015   recante
individuazione delle risorse e dei  criteri  per  l'erogazione  degli
aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione  temporanea
obbligatoria di cui al decreto 3 luglio 2015. (16A04846)  
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
              della pesca marittima e dell'acquacoltura 
 
  Visto il reg. (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune  della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il reg. (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul  fondo
europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo,  sul  fondo
di coesione, sul fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e  sul
fondo europeo per gli affari marittimi  e  la  pesca  e  disposizioni
generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul  fondo  sociale
europeo, sul fondo di coesione e sul fondo  europeo  per  gli  affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.  1083/2006
del Consiglio; 
  Visto il reg.  (UE)  n.  508/2014  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti  (CE)  n.  2328/2003,
(CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del  Consiglio
e il regolamento (UE) n. 1255/2011  del  Parlamento  europeo,  ed  in
particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 288/2015 della  commissione  del
17 dicembre 2014 che integra il  regolamento  (UE)  n.  508/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al fondo europeo per  gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le  date
di inammissibilita' delle domande; 
  Visto  il  programma  operativo,  predisposto  in  conformita'   al
disposto dell'art. 17,  del  citato  regolamento  (UE)  n.  508/2014,
approvato con decisione della commissione CCI 2014IT14MFOP001 del  25
novembre 2015; 
  Visto i piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a
strascico adottati  a  livello  nazionale,  da  ultimo,  con  decreto
direttoriale del 20 maggio 2011,  che  prevedono  riduzioni  graduali
dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel piano di
adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al  decreto  direttoriale
19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n.  11109  del  27
maggio 2015; 
  Visti  i  criteri  di  selezione  delle  operazioni  del  PO  FEAMP
2014/2020 approvati dal comitato di sorveglianza  del  3  marzo  2016
relativi alla misura 1.33: arresto temporaneo dell'attivita' di pesca
- art. 33 del reg. (UE) n. 508/2014; 
  Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012  recante  adeguamento
alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  3  luglio  2015   pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  - Serie  generale
n. 162 del 15 luglio 2015, che  dispone  le  interruzioni  temporanee
obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali
la licenza autorizza al sistema  strascico  comprendenti  i  seguenti
attrezzi: reti a  strascico  a  divergenti,  sfogliare  rapidi,  reti
gemelle a divergenti per l'annualita' 2015; 
  Visto il decreto ministeriale del 6  agosto  2015  registrato  alla
Corte dei conti in data 31 agosto  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  207  del  7
settembre 2015 recante l'individuazione delle risorse e  dei  criteri
per l'erogazione degli aiuti alle imprese  di  pesca  che  effettuano
l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto ministeriale
del 3 luglio 2015; 
  Visto, in particolare, l'art. 1,  comma  8,  del  suddetto  decreto
ministeriale del 6 agosto 2015 che rinvia ad  un  successivo  decreto
direttoriale la  definizione  delle  modalita'  di  attuazione  dello
stesso; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2013,  n.  105,  regolamento  recante  organizzazione   del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 2, comma 10-ter , del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto ministeriale  n.  1622  del  13  febbraio  2014  -
Individuazione degli uffici dirigenzialinon  generali  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
  Considerato necessario dare attuazione al predetto art. 1, comma 8,
del decreto ministeriale del 6 agosto 2015. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
     Modalita' di integrazione alla manifestazione di interesse 
 
  1. L'armatore autorizzato all'esercizio della pesca  marittima  con
il sistema strascico, il  quale  comprende  le  reti  a  strascico  a
divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che ha
aderito all'arresto temporaneo obbligatorio previsto dall'art. 2  del
decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e che  ha  presentato,  previa
autorizzazione del/i proprietario/i dell'unita', al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale  della
pesca marittima e dell'acquacoltura - PEMAC IV - Viale dell'arte,  16
00144  Roma  per  il  tramite  dell'autorita'  marittima  nella   cui
giurisdizione   e'   stata   effettuata   l'interruzione,    apposita
manifestazione  di  interesse  di  cui  all'allegato  2   del decreto
ministeriale del 6 agosto 2015 deve trasmettere, entro il  31  agosto
2016, per il tramite della stessa autorita' marittima, l'integrazione
alla manifestazione di interesse redatta sulla base  del  modello  di
cui all'allegato 1 del presente decreto. 
  2. L'integrazione alla manifestazione di  interesse  dovra'  essere
trasmessa al termine del periodo di arresto  temporaneo  obbligatorio
ovvero delle misure tecniche successive di cui al comma 1 dell'art. 4
del decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e dovra' contenere: 
      a)  l'indicazione  delle  coordinate  bancarie   intestate   al
beneficiario sulle quali si intende ricevere l'aiuto; 
      b) copia della comunicazione scritta  presentata  all'autorita'
marittima di iscrizione nel caso in cui l'interruzione temporanea sia
stata effettuata in compartimenti diversi  da  quelli  di  iscrizione
(art. 5, comma 2 del decreto ministeriale del 3 luglio 2015); 
      c) per le unita' di lunghezza inferiore ai 10 metri f.t. idonea
documentazione,   quale   ad    esempio    documentazione    fiscale,
documentazione di trasporto, libretto carburante,  note  di  vendita,
che dimostri l'effettiva attivita' di pesca in mare  per  almeno  120
giorni nel corso dei due anni civili precedenti  la  data  di  inizio
dell'arresto temporaneo obbligatorio. 
  3. Sono considerate irricevibili le manifestazioni di interesse  di
cui all'allegato 2 del decreto ministeriale  del 6  agosto  2015,  se
depositate all'autorita' marittima nella cui giurisdizione  e'  stata
effettuata l'interruzione  oltre  la  fine  del  periodo  di  arresto
obbligatorio,    ovvero    delle    misure    tecniche     successive
all'interruzione temporanea di cui al comma 1 dell'art. 4, cosi' come
indicato all'art. 1 comma 6  del decreto  ministeriale  del 6  agosto
2015. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di ammissibilita' 
 
  Al  fine  di  ottenere  l'aiuto  di  cui  all'art.  1  del  decreto
ministeriale del 6 agosto 2015 devono essere soddisfatti, a  pena  di
inammissibilita', i seguenti requisiti stabiliti dalla  normativa  di
riferimento: 
      il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilita'
previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art. 10 del reg. (UE) 508/2014  (ai
sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo); 
      l'armatore  deve   essere   in   possesso   dell'autorizzazione
rilasciata  dal/i  proprietario/i  dell'unita'  da  pesca,   per   la
presentazione della manifestazione di interesse; 
      il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di
bordo  in  corso  di  validita'  alla  data  di  inizio  dell'arresto
temporaneo obbligatorio; 
      l'unita' deve essere regolarmente armata ed  equipaggiata  alla
data di inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; 
      l'unita' deve aver effettuato un'attivita' di pesca in mare per
almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di
inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio; 
      l'unita' deve  aver  rispettato  l'intero  periodo  di  arresto
temporaneo obbligatorio definito dall'art. 2 del decreto ministeriale
3 luglio 2015; 
      l'unita' deve aver rispettato  le  misure  tecniche  successive
all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1,  del  decreto
ministeriale  3  luglio  2015  (solo  per  i   pescherecci   iscritti
nell'areale compreso da Trieste a Bari); 
      l'unita'  deve  essere  in  possesso,  alla  data   di   inizio
dell'arresto  temporaneo   obbligatorio,   del   titolo   abilitativo
all'esercizio dell'attivita' di pesca in corso di validita' ed essere
autorizzata all'esercizio  dell'attivita'  di  pesca  con  uno  degli
attrezzi di cui all'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale  del  3
luglio 2015; 
                               Art. 3 
 
 
                 Attestazione del periodo di arresto 
 
  1.  Entro  30  giorni  decorrenti  dalla   data   di   acquisizione
dell'integrazione   alla   manifestazione   di   interesse   di   cui
all'allegato 1 del presente decreto, l'autorita' marittima nella  cui
giurisdizione e'  stata  effettuata  l'interruzione,  trasmette  alla
direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura a  mezzo
posta         elettronica          certificata          all'indirizzo
pemac4@pec.politicheagricole.gov.it per ciascuna unita', la  seguente
documentazione: 
      la manifestazione di interesse ricevuta ai  sensi  dell'art.  1
comma 6 del decreto ministeriale  del 6  agosto  2015  corredata  dal
documento di identita' del sottoscrittore in  corso  di  validita'  e
dagli eventuali allegati; 
      l'integrazione alla predetta manifestazione di cui all'allegato
1 del presente decreto corredata degli eventuali allegati; 
      un'attestazione, predisposta secondo lo schema in  allegato  al
presente decreto (All.2), che certifichi il deposito dei documenti di
bordo  nei  termini  indicati  all'art.  2,  comma  5   del   decreto
ministeriale del 3 luglio 2015, l'effettivo rispetto dei requisiti di
cui all'art. 2 del presente decreto, nonche' i  controlli  effettuati
per l'accertamento degli stessi. 
  2. All'attestazione di cui allegato 2 del presente  decreto  dovra'
essere  allegata,  a  cura  dell'autorita'  marittima,  la   seguente
documentazione: 
      Copia della licenza di  pesca  o  attestazione  provvisoria  in
corso di validita'; 
      Certificato di iscrizione al RIP; 
  Estratto dei RR.NN. MM e GG. o delle Matricole che riporti le  date
di nomina di armamento e di proprieta' dell'imbarcazione alla data di
inizio dell'arresto temporaneo obbligatorio.  Qualora  alla  data  di
compilazione dell'allegato 2 le informazioni relative all'armamento e
alla  proprieta'  avessero  subito  cambiamenti,  l'estratto   dovra'
riportare anche le date di chiusura; 
                               Art. 4 
 
 
                          Inammissibilita' 
 
  1. L'unita' che ha usufruito dell'opzione di cui all'art. 5,  comma
4 del  decreto  ministeriale  del  3  luglio  2015,  non  e'  ammessa
all'aiuto di cui all'art. 1 del decreto  ministeriale  del  6  agosto
2015; 
  2. L'unita' che ha usufruito  della  deroga  prevista  all'art.  7,
comma 4 del decreto  ministeriale  del 3  luglio  2015  ed  e'  stata
autorizzata  dalla  direzione  generale  della  pesca   marittima   e
dell'acquacoltura all'effettuazione di attivita' di ricerca in  mare,
a  scopi  scientifici,  durante  il  periodo  di  arresto  temporaneo
obbligatorio, non e' ammessa all'aiuto di cui all'art. 1 del  decreto
ministeriale del 6 agosto 2015; 
                               Art. 5 
 
 
                        Ulteriori adempimenti 
 
  1. L'autorita' marittima, presso  la  cui  giurisdizione  e'  stato
effettuato   l'arresto   temporaneo   obbligatorio,   provvede   alla
conservazione dei logbook cartacei per i 10 anni successivi  la  data
dell'arresto temporaneo, al fine di  eventuali  futuri  controlli  da
parte dell'autorita' di  gestione,  dell'autorita'  di  Audit,  della
Commissione europea e/o della Corte dei conti europea; 
  2. L'obbligo di cui al suindicato comma 1 e' annullato nel  momento
in cui l'autorita' marittima provvede alla registrazione dei  logbook
cartacei nel sistema informativo SIPA in ambito SIAN. 
                               Art. 6 
 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
  Il beneficiario e' tenuto a rispettare  le  condizioni  di  cui  al
paragrafo 1, lettere da a) a  d),  dell'art.  10  del  reg.  (UE)  n.
508/2014 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento,  vale  a
dire per tutto il periodo di arresto temporaneo  obbligatorio  ovvero
delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea  di  cui
al comma 1 dell'art. 4 del decreto ministeriale 3 luglio 2015  e  per
un periodo di cinque anni successivi alla data del  pagamento  finale
al beneficiario; 
                               Art. 7 
 
 
      Rettifiche finanziarie e recupero del contributo erogato 
 
  1. Ai sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  99  paragrafo  1  del
regolamento  (UE)  n°508/2014  la  direzione  generale  della   pesca
marittima e dell'acquacoltura procede a  rettifiche  finanziarie  nel
caso in cui il beneficiario non rispetta gli obblighi di cui all'art.
10, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 508/2014. 
  2. Nei casi di rettifiche finanziarie di cui al suddetto  comma  1,
la direzione  generale  della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura
stabilisce  l'ammontare   della   rettifica   finanziaria,   che   e'
proporzionata tenendo  conto  della  natura,  della  gravita',  della
durata e della ripetizione della violazione o del reato da parte  del
beneficiario. 
                               Art. 8 
 
 
                Modalita' di istruttoria dell'istanza 
 
  1. Il Ministero, acquisita la documentazione di cui  all'art.  3  e
verificata la disponibilita' finanziaria,  provvede  a  redigere  una
graduatoria in base ai criteri di selezione di cui al successivo art.
9, che sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana e sul sito internet del Ministero delle  politiche  agricole
alimentari e forestali; 
  2. Pubblicata la graduatoria, il Ministero predispone i decreti  di
impegno e pagamento seguendo l'ordine della graduatoria; 
  3. L'aiuto calcolato ai sensi dell'art.  1,  comma  4,  del decreto
ministeriale del 6 agosto  2015  e'  erogato  in  un'unica  soluzione
previo controllo di I° livello effettuato  dalla  direzione  generale
della pesca marittima e dell'acquacoltura. 
                               Art. 9 
 
 
                        Criteri di selezione 
 
  1. La selezione delle richieste di arresto temporaneo  tiene  conto
dei seguenti criteri: 
    a) Maggior numero di kW dell'imbarcazione; 
    b) Maggior numero di GT dell'imbarcazione; 
  secondo la tabella di seguito riportata: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                               Art. 10 
 
 
                       Ulteriori disposizioni 
 
  Il presente decreto si  applica  anche  alle  unita'  iscritte  nei
compartimenti della regione Sardegna e Siciliana  che  effettuano  il
periodo di interruzione obbligatoria ai sensi dell'art. 2,  comma  4,
del decreto ministeriale del 3 luglio 2015. 
  Il presente decreto e' divulgato attraverso il  sito  internet  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e   forestali   e
l'affissione all'albo delle capitanerie di porto, nonche'  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 17 giugno 2016 
 
                                       Il direttore generale: Rigillo 


Source: Dottrina del Lavoro

You may also like...