L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 51/E del 4 luglio 2016, con la quale, in considerazione del riconoscimento di un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi (dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019) da destinare a strutture produttive ubicate in talune zone delle regioni del Mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo) (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta.
Il definitiva, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta suddetto, tramite il modello F24 presentato esclusivamente attraverso i canali ENTRATEL e FISCONLINE messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, viene istituito il seguente codice tributo:
- “6869” denominato “Credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno – articolo 1, commi 98-108, legge 28 dicembre 2015, n. 208”.
In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.
Fonte: Agenzia delle Entrate
Source: Dottrina del Lavoro