approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“I contratti di solidarietà espansivi, pensati nel gennaio 1984 ma, per una serie di ragioni, inutilizzati dalle parti sociali, sono stati riesumati “dall’oblio” al quale erano stati condannati, dall’art. 41 del decreto legislativo n. 148/2015 (ma in questi primi dieci mesi, dopo la rinascita, avvenuta lo scorso 24 settembre, non sembrano aver emesso particolari vagiti): ora, l’Esecutivo, proseguendo il percorso già iniziato, prova a renderli più appetibili, ipotizzando una sorta di staffetta con quelli difensivi. L’obiettivo, non nascosto, e’ quello di stimolare nuove assunzioni e ricambi generazionali attraverso un “mix” di interventi in favore sia dei lavoratori in solidarietà che dei datori di lavoro. Lo strumento che viene utilizzato è lo schema di decreto legislativo modificativo di alcuni decreti attuativi del Jobs act approvato, in prima lettura, dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2016 ed inviato alle Camere per il parere, obbligatorio ma non vincolante, che le competenti Commissioni Lavoro dovranno esprimere nei trenta giorni successivi alla trasmissione.
Prima di entrare nel merito delle novità ipotizzate attraverso un nuovo comma, il 3 -bis, inserito nell’art. 41, occorre sottolineare come i contratti di solidarietà difensivi, previsti dall’art. 21, comma 5, prevedano, obbligatoriamente, un accordo da sottoscrivere con le organizzazioni sindacali nazionali o territoriali appartenenti alle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le “loro RSA” o con la RSU, con specifico richiamo all’art. 51 del decreto legislativo n. 81/2015. Tale accordo, che interviene a ridurre l’orario di lavoro, per il personale interessato, entro limiti prestabiliti, per un periodo non superiore ai 24 mesi, riguarda imprese che “non sono in buona salute”: infatti l’obiettivo dell’accordo e’ quello di ridurre in tutto o in parte i licenziamenti collettivi che in tale arco temporale, come specifica il D.M. n. 94033/2016, sono ammessi soltanto se “non oppositivi” (ossia, su base volontaria)….continua la lettura“
Source: Dottrina del Lavoro