L’Inps, con il messaggio n. 2884 del 30 giugno 2016, istruisce le proprie strutture territoriali nel caso di domande di indennità di disoccupazione NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di indennità DIS COLL, e viceversa.
In proposito osserva che, nonostante le suddette prestazioni di disoccupazione seguano discipline normative ben distinte, la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS COLL e viceversa è possibile nei limiti di seguito specificati.
1. Domande di ASpI/NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di DIS COLL 2015 (art.15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.22) e viceversa.
Limitatamente agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2015 è possibile la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS COLL e viceversa, in applicazione del generale principio di conservazione dell’atto giuridico di cui all’art.1367 c.c. – in base al quale nel dubbio i negozi giuridici devono essere interpretati nel senso in cui possono avere qualche effetto piuttosto che in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno – e del principio di conversione dell’atto nullo di cui all’art.1424 c.c. – in base al quale un atto invalido può produrre gli effetti di un atto diverso di cui presenti i requisiti di forma e sostanza – applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’art.1324 c.c..
2. Domande di NASpI erroneamente presentate in luogo di domande di DIS COLL 2016 (art.1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n.208) e viceversa.
In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 dicembre 2016, è possibile la sola trasformazione delle domande di DIS COLL, erroneamente presentate, in domande di indennità NASpI.
Nell’ipotesi contraria di domanda NASpI presentata in luogo di domanda di DIS COLL la suddetta trasformazione non è consentita, in quanto ai sensi dell’art.1, comma 310, della legge n.208 del 2015 “…La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l’anno 2016 e di 24 milioni di euro per l’anno 2017“. La citata norma chiarisce anche che il beneficio in argomento è riconosciuto dall’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, e che nell’ipotesi di insufficienza delle risorse – valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione – l’Istituto non prende in considerazione ulteriori domande.
Pertanto la trasformazione delle domande di NASpI in domande di DIS COLL 2016 determinerebbe un’alterazione dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, con possibile pregiudizio del diritto di altri assicurati che abbiano correttamente presentato una domanda di DIS COLL.
Nei casi sopra descritti in cui è consentita la trasformazione delle domande erroneamente presentate, le strutture territoriali procederanno all’acquisizione di una nuova e corretta domanda, esclusivamente su istanza di parte, corredata dalla documentazione eventualmente richiesta ai fini dell’accesso alla prestazione di disoccupazione spettante.
Le nuove domande dovranno essere acquisite con la medesima data di presentazione di quelle erroneamente inoltrate.
Analogamente, in presenza di istanze di parte o di ricorsi amministrativi riferiti a domande erroneamente presentate per le quali non sia intervenuta decadenza dal diritto, le strutture territoriali potranno agire in autotutela secondo le indicazioni sopra riportate.
Fonte: Inps
Source: Dottrina del Lavoro