approfondimento di Eufranio Massi – in collaborazione con
“Il Ministero del Lavoro con una nota del 14 giugno 2016, fornendo alle proprie articolazioni territoriali indirizzi e chiarimenti relativi al disconoscimento della prestazione lavorativa resa nel “regime di trasferta“, ha avuto modo di puntualizzare la propria posizione, sulla scorta di decisioni, anche recenti, della Corte di Cassazione.
Prima di entrare nel merito delle questioni affrontate dalla lettera circolare prot. 37/0011885 della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, non va sottaciuta “una costante” che sempre più spesso gli organi di vigilanza registrano durante i loro accessi: compensi economici, sotto forma di rimborsi per trasferte mai effettuate, sono sempre più presenti in settori particolarmente a rischio come quelli della logistica o della stessa macellazione delle carni (ed attività connesse) ove la manodopera dipendente, nella gran parte dei casi, da società cooperative è, in stragrande maggioranza, straniera ed extra comunitaria. Ad essa interessa, soprattutto, il “quantum” in busta paga e, molto di meno, la parte contributiva, la cui mancata corresponsione genera un cospicuo abbassamento del costo del lavoro, a scapito delle casse previdenziali. Si tratta, come si vede di comportamenti che, talora, si trovano anche in imprese di altri settori e per lavoratori con qualifiche anche superiori: essi vanno fortemente stigmatizzati e puniti e rientrano, in pieno, nelle ipotesi richiamate dalla nota ministeriale che si sofferma ” in primis” sul concetto di infedele registrazione dei dati sul Libro Unico del Lavoro quale si evince, anche sotto l’aspetto sanzionatorio, dall’art. 39, comma 7, della legge n. 133/2008, come modificato, di recente, dall’art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015….continua la lettura“
Source: Dottrina del Lavoro