approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 luglio 2016 è stata pubblicata la legge comunitaria per il corrente anno che, con il numero n. 122, entrerà in vigore il prossimo 23 luglio. Si tratta di disposizioni di vario contenuto emanate per ottemperare a direttive o sentenze comunitarie ma anche a prevenire procedure di infrazione: l’unica norma che riguarda la materia lavoro è inserita nell’art. 30 e riscrive il comma 3 dell’art. 29 del il quale, nella vecchia stesura, escludeva l’applicazione dell’art. 2112 c.c. in tutte quelle ipotesi in cui il personale passava alle dipendenze di un altro appaltatore in presenza di norme dettate dalla legge, dalla contrattazione collettiva o dal bando di gara.
Ma perché si è’ arrivati all’attuale testo (che tra poco sarà oggetto di riflessione) e, soprattutto, perché la Commissione Europea ha indirizzato i propri strali contro l’Italia?
Cominciamo da quest’ultima che aveva avviato una procedura di pre – infrazione, sostenendo come il comma 3 dell’art. 29 fosse in aperto contrasto con i principi della Direttiva n. 2001/23/CE che disciplinano il trasferimento di azienda: secondo tale organismo la legge italiana non può escludere dalla disciplina “tutioristica” prevista per i lavoratori nelle ipotesi di trasferimento di azienda (o ramo di essa), tutte quelle casistiche ad esso assimilabili come, ad esempio, i cambi di appalto. Il Governo, presentando al Parlamento il disegno di legge comunitaria, aveva adottato, “tout court” una norma del tutto ottemperante alla richiesta della Commissione, prevedendo l’abrogazione esplicita del comma 3: le Camere sono state di diversa opinione ed hanno elaborato l’attuale testo che cerca di contemperare da un lato, i principi comunitari e, dall’altro, di salvare la normativa sui cambi di appalto. Il dubbio che tale nuova norma sia sufficiente ad accontentare la Commissione resta ma, al momento, non resta che prendere atto di quanto stabilito dal Legislatore e di commentarlo….continua la lettura“
Source: Dottrina del Lavoro