Con sentenza n. 17211 del 19 agosto 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che nel rito speciale, previsto dalla legge n. 92/2012, la lettura della sentenza in aula, ai fini del calcolo dei termini per la presentazione dell’appello presso la competente Corte, non può sostituire la comunicazione o la notificazione della decisione.
Il “rito Fornero” è specifico e l’art. 1, comma 57, della legge n. 92/2012 prevede che la sentenza completa di motivazione debba esser depositata in cancelleria entro dieci giorni dall’udienza di discussione. Non essendo stata richiamata espressamente la possibilità di definire il giudizio ex art. 429, comma 1, CPC, non può invocarsi, per presentare ricorso, il termine di 30 giorni dal momento della lettura in aula della sentenza.
Source: Dottrina del Lavoro