Con la sentenza n. 21209 del 19 ottobre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di rifiuto, da parte del lavoratore, a prestare la propria attività lavorativa durante un giorno festivo, spetta, comunque, la normale retribuzione senza alcuna maggiorazione prevista in caso di lavoro (es. straordinario).
I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come il diritto del lavoratore ad astenersi dall’attività lavorativa in caso di festività sia pieno e generale, in quanto stabilito dalla legge, e non rilevano le ragioni che hanno determinato l’assenza di prestazione. In virtù di ciò, il trattamento economico ordinario è dovuto e non può essere negato da una disposizione di natura contrattuale.
Source: Dottrina del Lavoro