Con sentenza n. 22653 dell’8 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha affermato che il calcolo dell’organico ai fini della applicazione della tutela reale in caso di licenziamento ex art. 18 non deve far riferimento al personale dipendente al momento del recesso, ma deve riferirsi alla “normale occupazione” misurato su un arco temporale antecedente congruo, variando da impresa ad impresa, ed estendendosi fino ad un anno, secondo un criterio, stabilito dai giudici di appello, che avevano ritenuto possibile riferirsi all’anno precedente.
Source: Dottrina del Lavoro