Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, il Decreto 17 novembre 2016 con la perequazione automatica delle pensioni per l’anno 2016 e valore definitivo anno 2015.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2015 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016.
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2016 è determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l’anno successivo.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 novembre 2016
Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2016 e valore definitivo anno 2015.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni; Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 19 novembre 2015 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 280 del 1° dicembre 2015) concernente: «Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2015 e valore definitivo per l'anno 2014»; Visto l'art. 1, comma 287, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connesse, prevede che la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non puo' risultare inferiore a zero; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 2 novembre 2016, prot. n. 19848/16, dalla quale si rileva che: la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2014 ed il periodo gennaio - dicembre 2015 e' risultata pari a - 0,1; la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio - dicembre 2016 e' risultata pari a -0,1 ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016 una variazione dell'indice pari rispettivamente a +0,0, +0,0 e +0,2; Considerata la necessita': di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2016; di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016; di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale; Decreta: Art. 1 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2015 e' determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2016.
Art. 2 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 e' determinata in misura pari a +0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Art. 3 Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 novembre 2016 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti
Source: Dottrina del Lavoro