approfondimento di Eufranio Massi – Esperto in Diritto del lavoro
Estratto dal n. 45/2016 di Diritto & Pratica del Lavoro (Settimanale IPSOA)
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“Gli operatori del settore sono bene a conoscenza che con il 2017, per effetto di quanto previsto nel comma 71, art. 2, legge n. 92/2012, saranno abrogate una serie di disposizioni che hanno accompagnato, per oltre un quarto di secolo, le crisi aziendali e le ricollocazioni dei lavoratori espulsi dai processi produttivi: ci si riferisce, innanzitutto, a tutte quelle norme che regolano l’accesso alle liste di mobilità per i lavoratori licenziati al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale, il “godimento” dei trattamenti economici durante la permanenza nelle stesse, le agevolazioni di natura economica e contributiva (ma anche, per certi versi, normativa se si pensa ai contratti a tempo determinato ed all’apprendistato professionalizzante, senza limiti di età per una qualificazione o riqualificazione professionale) in favore dei datori di lavoro che assumono, senza esservi tenuti, soggetti iscritti nelle liste.
Spariranno, dal nostro ordinamento, articoli che ci hanno accompagnato per tanti anni, ossia il 5, commi 4, 5 e 6, il 6, il 7, l’8, il 9, il 10, comma 2, il 16, commi da 1 a 3, ed il 25, comma 9, legge n. 223/1991 e che, è opportuno sottolinearlo nuovamente, hanno, da un lato, attenuato l’impatto con lo stato di disoccupazione dei soggetti licenziati e, dall’altro, hanno consentito una loro ricollocazione incentivata che li ha accompagnati nelle nuove esperienze lavorative o, anche, ad un trattamento pensionistico, prima della introduzione di forme più drastiche avvenuta con la legge n. 214/2011…..continua la lettura“
Source: Dottrina del Lavoro