approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“La lunga “querelle” su trasferta e trasfertismo con le decisioni della Magistratura e l’attività degli organi ispettivi dell’INPS e delle Direzioni territoriali del Lavoro particolarmente incisive nei confronti delle imprese appartenenti, soprattutto, al settore edile ed a quello dell’impiantistica, dovrebbe giungere al termine per effetto della disposizione introdotta nella legge di conversione del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, approvata, in via definitiva, dal Parlamento ed in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il nuovo art. 7-quinquies, infatti, offre una interpretazione autentica della norma affermando:
“Il comma 6 dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
- la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
- lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta….continua la lettura“
Source: Dottrina del Lavoro