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Min.Lavoro: risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze – anno 2016


Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Salute, il Ministero per gli Affari Regionali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016, il Decreto 26 settembre 2016 con il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l’anno 2016.

Le risorse assegnate al «Fondo per le non  autosufficienze»  per l’anno 2016, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite, per una quota pari a 390 milioni, alle Regioni, e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro.

Il riparto generale riassuntivo delle  risorse  finanziarie  complessive per l’anno 2016 è il seguente:

Totale delle risorse  finanziarie da ripartire   € 400.000.000, di cui:

  • Fondi destinati alle  Regioni  € 390.000.000,00 (vedi riparto)
  • Fondi destinati al  Ministero del lavoro per progetti sperimentali in materia di vita indipendente € 10.000.000,00

Fonte: Gazzetta Ufficiale


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 26 settembre 2016 

Riparto delle risorse finanziarie del  Fondo  nazionale  per  le  non autosufficienze, per l'anno 2016.  
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                            di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE, 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI 
                           E LE AUTONOMIE, 
         con delega in materia di politiche per la famiglia 
 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni,  recante  «Riordino  della   disciplina   in   materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,  n.  421»
con   particolare    riguardo    all'art.    3-septies    concernente
l'integrazione sociosanitaria; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni
sociosanitarie, approvato con decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri del 14 febbraio 2001; 
  Visto l'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»  che,  al  fine  di
garantire  l'attuazione  dei  livelli  essenziali  delle  prestazioni
assistenziali da garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  con
riguardo alle  persone  non  autosufficienti,  istituisce  presso  il
Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le
non autosufficienze; 
  Visto l'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,
che  dispone   che   gli   atti   e   i   provvedimenti   concernenti
l'utilizzazione del Fondo per le non  autosufficienze  sono  adottati
dal Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il  Ministro
della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'art. 8  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 159,  con  il
quale  si  dispone  che  lo  stanziamento  del  Fondo  per   le   non
autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli  interventi  a
sostegno delle persone affette da sclerosi laterale  amiotrofica,  e'
incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare,  l'art.  1,  comma  405,  che
dispone  l'incremento  della  stanziamento  del  Fondo  per  le   non
autosufficienze di 150 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2016; 
  Visto l'art. 1, comma 406, della legge n. 208 del 2015, che dispone
lo stanziamento di 5 milioni di euro  per  l'anno  2016  al  fine  di
potenziare   i   progetti   riguardanti   misure   atte   a   rendere
effettivamente indipendente la vita  delle  persone  con  disabilita'
grave come previsto dalle disposizioni di cui alla  legge  21  maggio
1998, n. 162; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010, che, in attuazione del comma 109 della
legge n. 191 del  2009,  richiede  che  ciascuna  amministrazione  si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  attribuite  alle  province  stesse  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a  firma  del  Ragioniere  generale  dello
Stato, che conferma  l'esigenza  di  mantenere  accantonati  i  fondi
spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Considerato che, in  assenza  della  previsione  normativa  di  cui
all'art. 1, comma 159, della legge n. 190 del  2014,  a  legislazione
previgente la dotazione del Fondo per le non autosufficienze  sarebbe
stata pari a zero euro, e che pertanto nessuna risorsa sarebbe  stata
trasferita alle regioni; 
  Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilita'  a
decorrere dal 2015 sul Fondo per  le  non  autosufficienze,  sono  da
considerarsi come un  rifinanziamento  del  suddetto  Fondo,  la  cui
quantificazione, effettuata in sede di legge di stabilita' 2015,  non
comprende le quote afferenti  alle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del
2009, sono pertanto da ritenersi escluse; 
  Considerato che, in base all'Intesa  sancita  in  Conferenza  Stato
regioni nella seduta  dell'11  febbraio  2016,  con  cui  sono  state
stabilite le  modalita'  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di
finanza pubblica per l'anno 2016 da parte  delle  regioni  a  statuto
ordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge  n.  208  del
2015, le regioni, entro trenta giorni dal raggiungimento  dell'Intesa
medesima, possono comunicare al Ministero dell'economia e finanze  le
risorse del  bilancio  dello  Stato  alternative  rispetto  a  quelle
indicate al fine di assolvere al contributo di finanza  pubblica  per
la parte di competenza; 
  Considerato che, in base all'Intesa sopra  richiamata,  la  Regione
Lazio ha richiesto il totale definanziamento  della  quota  spettante
per l'anno 2016, nella misura di 35.217.000 euro, che  verra'  quindi
accantonata per intero e resa indisponibile; 
  Visto il Programma di azione biennale per la promozione dei diritti
e l'integrazione delle persone con disabilita', adottato con  decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013; 
  Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 5, comma  2,
del decreto interministeriale 6 luglio 2010, n. 167,  sul  richiamato
Programma d'azione biennale, da parte della Conferenza  unificata  in
data 24  luglio  2013  e,  in  particolare,  la  raccomandazione  ivi
contenuta formulata dalla Conferenza delle regioni e  delle  province
autonome (13/069/CU11/C8) riportante la richiesta di incrementare  il
finanziamento per le  sperimentazioni  regionali  per  le  politiche,
servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  16
dicembre 2014, concernente  il  regolamento  relativo  al  Casellario
dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016 con il quale al Ministro per gli affari regionali e  le
autonomie e' stata attribuita la delega in materia di  politiche  per
la famiglia; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata  di  cui  al  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espressa nella seduta del 3 agosto
2016; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Riparto delle risorse 
 
  1. Le risorse assegnate al «Fondo per le non  autosufficienze»  per
l'anno 2016, pari ad euro 400 milioni, sono attribuite, per una quota
pari a 390 milioni, alle regioni, per le finalita' di cui all'art.  2
e, per una quota pari a 10 milioni di euro, al Ministero del lavoro e
delle politiche sociali per  le  finalita'  di  cui  all'art.  6.  Il
riparto generale riassuntivo delle  risorse  finanziarie  complessive
per l'anno 2016 e' riportato nell'allegata tabella 1, che costituisce
parte integrante  del  presente  decreto.  Il  riparto  alle  regioni
avviene secondo le  quote  riportate  nell'allegata  tabella  2,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. I criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2016 sono  basati
sui seguenti indicatori della domanda potenziale di  servizi  per  la
non autosufficienza: 
  a) popolazione residente, per regione, d'eta' pari o superiore a 75
anni, nella misura del 60%; 
  b) criteri utilizzati per il riparto del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre
2000, n. 328, nella misura del 40%. 
  3.  I  criteri  di  cui  al  comma  2  sono  oggetto  di  specifica
integrazione e revisione ai fini del riparto per l'anno 2017 in esito
alla rilevazione, di cui  all'art.  3,  comma  5,  del  numero  delle
persone con disabilita' gravissima, come definite ai sensi  dell'art.
3, comma 2. I medesimi criteri sono modificabili e integrabili  negli
anni successivi sulla base delle esigenze che si  determineranno  con
la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni  sociali  con
riferimento alle persone non autosufficienti. 
  4.  Eventuali  ulteriori  risorse  derivanti  da  provvedimenti  di
incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538  «Fondo  per
le non autosufficienze», saranno ripartite  fra  le  regioni  con  le
stesse modalita' e criteri  di  cui  al  presente  decreto,  come  da
tabella 2. 
                               Art. 2 
 
 
                              Finalita' 
 
  1. Nel rispetto delle finalita' di  cui  all'art.  1,  comma  1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  e  nel  rispetto  dei  modelli
organizzativi regionali e di confronto con le  autonomie  locali,  le
risorse di cui all'art. 1 del presente decreto  sono  destinate  alla
realizzazione di  prestazioni,  interventi  e  servizi  assistenziali
nell'ambito  dell'offerta  integrata  di  servizi  socio-sanitari  in
favore di persone non  autosufficienti,  individuando,  tenuto  conto
dell'art. 22, comma 4, della  legge  8  novembre  2000,  n.  328,  le
seguenti aree prioritarie  di  intervento  riconducibili  ai  livelli
essenziali delle prestazioni, nelle  more  della  determinazione  del
costo e del fabbisogno  standard  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2,
lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42: 
  a) l'attivazione o il rafforzamento del supporto alla  persona  non
autosufficiente  e  alla   sua   famiglia   attraverso   l'incremento
dell'assistenza domiciliare, anche in termini di  ore  di  assistenza
personale e supporto familiare, al fine di favorire l'autonomia e  la
permanenza a domicilio, adeguando le prestazioni alla evoluzione  dei
modelli di assistenza domiciliari; 
  b) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente  e
alla sua famiglia  eventualmente  anche  con  trasferimenti  monetari
nella misura in cui gli stessi  siano  condizionati  all'acquisto  di
servizi di cura e  assistenza  domiciliari  nelle  forme  individuate
dalle regioni o alla fornitura  diretta  degli  stessi  da  parte  di
familiari e vicinato sulla base  del  piano  personalizzato,  di  cui
all'art. 4, comma 1, lettera b), e in tal senso monitorati; 
  c) la previsione di un supporto alla persona non autosufficiente  e
alla sua famiglia eventualmente anche  con  interventi  complementari
all'assistenza domiciliare, a partire dai  ricoveri  di  sollievo  in
strutture sociosanitarie,  nella  misura  in  cui  gli  stessi  siano
effettivamente  complementari  al  percorso  domiciliare,   assumendo
l'onere della quota sociale e di altre azioni di supporto individuate
nel piano personalizzato, di cui all'art. 4, comma 1, lettera  b),  e
ad esclusione delle prestazioni  erogate  in  ambito  residenziale  a
ciclo continuativo di natura non temporanea. 
  2. Le risorse di cui al  presente  decreto  sono  finalizzate  alla
copertura   dei   costi   di   rilevanza   sociale    dell'assistenza
socio-sanitaria  e  sono  aggiuntive  rispetto  alle   risorse   gia'
destinate alle prestazioni e ai servizi a favore  delle  persone  non
autosufficienti da  parte  delle  regioni,  nonche'  da  parte  delle
autonomie locali.  Le  prestazioni  e  i  servizi  di  cui  al  comma
precedente non sono sostitutivi, ma  aggiuntivi  e  complementari,  a
quelli sanitari. 
                               Art. 3 
 
 
                       Disabilita' gravissime 
 
  1. Le regioni utilizzano le risorse ripartite in base  al  presente
decreto prioritariamente, e comunque in  maniera  esclusiva  per  una
quota non inferiore al 40%, per gli interventi di cui  all'art.  2  a
favore di  persone  in  condizione  di  disabilita'  gravissima,  ivi
inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi  laterale
amiotrofica. 
  2. Per persone in condizione di  disabilita'  gravissima,  ai  soli
fini del presente  decreto,  si  intendono  le  persone  beneficiarie
dell'indennita' di accompagnamento, di cui  alla  legge  11  febbraio
1980, n.  18,  o  comunque  definite  non  autosufficienti  ai  sensi
dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013, e per le  quali  sia  verificata  almeno  una  delle
seguenti condizioni: 
  a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV)  oppure  di
Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella  scala  Glasgow
Coma Scale (GCS)<=10; 
  b) persone dipendenti da ventilazione  meccanica  assistita  o  non
invasiva continuativa (24/7); 
  c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio
sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4; 
  d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura,  con
livello della lesione, identificata  dal  livello  sulla  scala  ASIA
Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con  esiti
asimmetrici ambedue le lateralita' devono essere valutate con lesione
di grado A o B; 
  e) persone  con  gravissima  compromissione  motoria  da  patologia
neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1  ai  4
arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio  alla
Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e
Yahr mod; 
  f)  persone  con  deprivazione  sensoriale  complessa  intesa  come
compresenza di minorazione visiva totale o  con  residuo  visivo  non
superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore,  anche
con  eventuale  correzione  o  con  residuo  perimetrico   binoculare
inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a  prescindere  dall'epoca  di
insorgenza, pari o superiore  a  90  decibel  HTL  di  media  fra  le
frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore; 
  g) persone con gravissima disabilita' comportamentale dello spettro
autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5; 
  h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo
classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla  scala  Level
of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8; 
  i) ogni altra  persona  in  condizione  di  dipendenza  vitale  che
necessiti di assistenza continuativa e  monitoraggio  nelle  24  ore,
sette giorni su sette, per bisogni complessi  derivanti  dalle  gravi
condizioni psicofisiche. 
  3. Le scale per la  valutazione  della  condizione  di  disabilita'
gravissima, di cui al comma 2, lettere a), c), d),  e),  e  h),  sono
illustrate nell'allegato 1 al presente decreto. Per  l'individuazione
delle altre persone in condizione di dipendenza  vitale,  di  cui  al
comma 2, lettera i), si utilizzano i criteri di  cui  all'allegato  2
del presente decreto. Nel caso la  condizione  di  cui  al  comma  2,
lettere  a)  e  d),  sia   determinata   da   eventi   traumatici   e
l'accertamento dell'invalidita' non  sia  ancora  definito  ai  sensi
delle  disposizioni  vigenti,  gli   interessati   possono   comunque
accedere, nelle more della definizione del processo di  accertamento,
ai benefici previsti dalle regioni ai sensi del presente articolo, in
presenza di una diagnosi medica di patologia o menomazione  da  parte
dello  specialista  di  riferimento   che   accompagni   il   rilievo
funzionale. 
  4. La definizione di disabilita' gravissima di cui al  comma  2  e'
adottata in via sperimentale e sottoposta  a  valutazione  a  seguito
della rilevazione di cui al comma 5. Le regioni che sulla base  della
definizione   adottata   all'art.   3,   comma   1,    del    decreto
interministeriale 14 maggio 2015, di riparto del Fondo nazionale  per
le non autosufficienze afferente  all'annualita'  2015,  non  abbiano
gia' incluso tra le persone con disabilita' gravissima  quelle  nelle
condizioni individuate al comma 2, si impegnano a  farlo  nei  propri
atti di programmazione entro il termine del 2017, ferma  restando  la
rilevazione di cui al comma 5. 
  5. Le regioni rilevano  il  numero  di  persone  in  condizione  di
disabilita' gravissima assistite nel proprio territorio per tipologia
di disabilita', secondo le condizioni individuate al comma 2, lettere
da a) a i). Il numero rilevato e' comunicato al Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali entro il primo trimestre 2017 ai fini della
definizione di livelli essenziali delle prestazioni  per  le  persone
con disabilita' gravissima,  da  garantire  su  tutto  il  territorio
nazionale nei limiti della quota di risorse  del  Fondo  per  le  non
autosufficienze a tal fine rese disponibili. 
  6. Per le persone in condizione di disabilita' gravissima  rilevate
ai sensi del comma 5, le informazioni sulla  presa  in  carico  e  le
prestazioni  erogate  sono  messe  a  disposizione   del   Casellario
dell'assistenza, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 78 del 2010,
secondo  le  modalita'  previste  dal  decreto  interministeriale  16
dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione del  modulo
SINA di cui all'art. 5, comma 3, lettera  b),  del  medesimo  decreto
interministeriale. Le  informazioni,  trasmesse  da  tutti  gli  enti
erogatori  degli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,   sono
utilizzate ai  fini  della  validazione  del  numero  complessivo  di
persone in condizione di disabilita' gravissima rilevate ai sensi del
comma 5. A tal fine, con riferimento alle prestazioni di cui all'art.
2 erogate a valere sul Fondo per le non autosufficienze per  le  sole
persone in condizione di  disabilita'  gravissima,  e'  compilato  il
campo «2.3.4 - Codice prestazione» della sezione 3  della  tabella  2
del citato decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando la
voce   «A1.21»,   indipendentemente   dalle   caratteristiche   della
prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei
mezzi, ed il campo «2.3.5 - Denominazione prestazione» della medesima
sezione 3 indicando «FNA - Disabilita' gravissime». 
                               Art. 4 
 
 
                    Integrazione socio-sanitaria 
 
  1. Al fine di  facilitare  attivita'  sociosanitarie  assistenziali
integrate ed anche ai fini della razionalizzazione  della  spesa,  le
regioni si impegnano a: 
  a) prevedere o rafforzare, ai fini  della  massima  semplificazione
degli aspetti procedurali, punti unici di accesso alle prestazioni  e
ai servizi localizzati negli ambiti territoriali di cui alla  lettera
d), da parte di aziende sanitarie e  comuni,  cosi'  da  agevolare  e
semplificare l'informazione e l'accesso ai servizi sociosanitari; 
  b) attivare o rafforzare modalita' di presa in carico della persona
non autosufficiente attraverso un piano personalizzato di assistenza,
che integri le diverse componenti sanitaria, sociosanitaria e sociale
in modo da assicurare  la  continuita'  assistenziale,  superando  la
frammentazione tra le  prestazioni  erogate  dai  servizi  sociali  e
quelle  erogate  dai  servizi  sanitari  di  cui   la   persona   non
autosufficiente  ha  bisogno  e  favorendo  la   prevenzione   e   il
mantenimento di condizioni di autonomia, anche  attraverso  l'uso  di
nuove tecnologie; 
  c) implementare modalita' di valutazione della non  autosufficienza
attraverso unita' multiprofessionali UVM, in cui  siano  presenti  le
componenti clinica e sociale, utilizzando le  scale  gia'  in  essere
presso le regioni, tenendo anche conto,  ai  fini  della  valutazione
bio-psico-sociale, nella prospettiva della classificazione ICF, delle
condizioni di bisogno, della  situazione  economica  e  dei  supporti
fornibili dalla famiglia o da chi ne fa le veci; 
  d) adottare ambiti territoriali di programmazione omogenei  per  il
comparto sanitario e  sociale,  prevedendo  che  gli  ambiti  sociali
intercomunali di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 2000, n.  328,
trovino coincidenza per le attivita' di programmazione ed  erogazione
integrata degli interventi  con  le  delimitazioni  territoriali  dei
distretti sanitari; 
  e) formulare indirizzi,  dandone  comunicazione  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della  salute,  ferme
restando le disponibilita' specifiche  dei  finanziamenti  sanitario,
sociosanitario e sociale, per la ricomposizione delle  prestazioni  e
delle erogazioni, in  un  contesto  di  massima  flessibilita'  delle
risposte, adattata anche alle esigenze  del  nucleo  familiare  della
persona non autosufficiente (es.: budget di cura). 
                               Art. 5 
 
 
                      Erogazione e monitoraggio 
 
  1.  Le  regioni  comunicano  le  modalita'  di   attuazione   degli
interventi di cui all'art. 2 del presente decreto,  tenuto  conto  di
quanto disposto all'art. 3. La  programmazione  degli  interventi  si
inserisce nella piu'  generale  programmazione  per  macro-livelli  e
obiettivi di servizio delle risorse afferenti al Fondo nazionale  per
le  politiche  sociali,  secondo  le  modalita'  specificate  con  il
relativo  decreto  di  riparto.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali procedera' all'erogazione delle risorse spettanti a
ciascuna regione  una  volta  valutata,  entro  trenta  giorni  dalla
ricezione del programma attuativo, la coerenza con  le  finalita'  di
cui all'art. 2. 
  2. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse  di  cui
all'art. 1, nonche' la destinazione  delle  stesse  al  perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 2,  anche  alla  luce  del  principio
generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo  14
marzo 2013, n. 33, oltre alle comunicazioni di cui all'art. 3,  comma
5, le regioni comunicano al Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i  dati
necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i
trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con  le  risorse
del  Fondo  stesso,  nonche'  le  procedure  adottate  per   favorire
l'integrazione socio-sanitaria nella programmazione degli interventi.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'erogazione delle risorse
spettanti a ciascuna regione deve  essere  comunque  preceduta  dalla
rendicontazione  sull'effettiva  attribuzione  ai  beneficiari  delle
risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto. 
  3. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e
la rendicontazione degli interventi ai sensi  del  presente  decreto,
fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 6, le regioni  e  le
province autonome concorrono, nei limiti  delle  loro  competenze,  a
dare compiuta definizione al Sistema Informativo nazionale per la non
Autosufficienza   (SINA),   di   cui   all'art.   5    del    decreto
interministeriale  16  dicembre  2014,  concernente  il   regolamento
relativo al Casellario  dell'assistenza,  secondo  le  modalita'  ivi
previste e  anche  nella  prospettiva  dell'integrazione  dei  flussi
informativi  con  quelli  raccolti  dal  Nuovo  sistema   informativo
sanitario, ai sensi  dell'art.  16,  comma  3,  del  decreto-legge  9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
aprile 2012, n. 35. 
                               Art. 6 
 
 
        Progetti sperimentali in materia di vita indipendente 
 
  1. A valere sulla  quota  del  Fondo  per  le  non  autosufficienze
destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  per  un
ammontare di 10  milioni  di  euro,  nonche'  sulle  risorse  di  cui
all'art. 1, comma 406, della legge n. 208 del 2015, per un  ammontare
di 5 milioni di euro, sono finanziate azioni di natura  sperimentale,
per  complessivi  15  milioni  di  euro,  volte  all'attuazione   del
Programma  di  azione  biennale  per  la  promozione  dei  diritti  e
l'integrazione delle persone con disabilita',  adottato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre  2013,  relativamente  alla
linea di attivita' n. 3, «Politiche, servizi e modelli  organizzativi
per la vita indipendente e l'inclusione nella societa'». Le  risorse,
volte a potenziare i  progetti  riguardanti  misure  atte  a  rendere
effettivamente indipendente la vita  delle  persone  con  disabilita'
grave, come previsto dalle disposizioni di cui alla legge  21  maggio
1998,  n.  162,  sono  attribuite  ai   territori   coinvolti   nella
sperimentazione per il tramite delle  Regioni  sulla  base  di  linee
guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
                               Art. 7 
 
 
                  Piano per la non autosufficienza 
 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e
delle finanze ed il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie
con delega in materia di politiche per la famiglia, previa intesa  in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art.  8,  comma  6,  della
legge 5 giugno 2003, n. 131, e' approvato un Piano triennale  per  la
non autosufficienza, volto in particolare a definire per  il  periodo
2017-19: 
  a) i principi e i criteri per l'individuazione dei  beneficiari,  a
partire dalla definizione di disabilita' gravissima di  cui  all'art.
3, nelle more della revisione delle procedure di  accertamento  della
disabilita' e con l'obiettivo di adottare una nozione di persone  con
necessita'  di   sostegno   intensivo,   differenziato   sulla   base
dell'intensita' del sostegno necessario; 
  b) lo sviluppo degli interventi a valere sulle  risorse  del  Fondo
per le non autosufficienze nell'ottica di una progressione  graduale,
nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento  di  livelli
essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su  tutto  il
territorio nazionale. 
  2. Al fine della definizione  del  Piano  di  cui  al  comma  1  e'
costituito, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
un gruppo di lavoro con le regioni e l'ANCI, senza  oneri  aggiuntivi
per la  finanza  pubblica.  Il  gruppo  valuta,  in  particolare,  la
definizione di disabilita' gravissima, adottata all'art. 3, e propone
eventuali modifiche in esito alla  rilevazione  di  cui  all'art.  3,
comma 5, ovvero laddove emerga  una  necessita'  di  adeguamento  per
altre situazioni non  definite  nel  presente  decreto  che  comunque
configurano una dipendenza vitale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 26 settembre 2016 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
         Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie 
         con delega in materia di politiche per la famiglia 
                                Costa 
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2016 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute
e del Min. lavoro, foglio n. 4038 
                                                            Tabella 1 
 
 Riparto generale delle risorse finanziarie del FNA per l'anno 2016 
 
      
 
      +-------------------------+-----------------------------+
      |   Totale delle risorse  |                             |
      |finanziarie da ripartire |             € 400.000.000,00|
      +-------------------------+-----------------------------+
      |  Fondi destinati alle   |                             |
      |         regioni         |             € 390.000.000,00|
      +-------------------------+-----------------------------+
      |   Fondi destinati al    |                             |
      | Ministero del lavoro e  |                             |
      | delle politiche sociali |                             |
      |per progetti sperimentali|                             |
      |   in materia di vita    |                             |
      |      indipendente       |              € 10.000.000,00|
      +-------------------------+-----------------------------+
 
 


Source: Dottrina del Lavoro

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