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Dottrina Per il Lavoro: Trasfertismo e trasferta – il Legislatore ha fornito l'interpretazione autentica


Con l’art. 7-quinquies la legge n. 225 del 1° dicembre 2016, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 193/2016 (c.d. decreto fiscale), il Legislatore ha fornito l’interpretazione autentica dei concetti di trasferta e trasfertismo, particolarmente importanti in alcuni settori ove l’attività viene svolta continuamente fuori sede come, in particolare, nell’impiantistica ed in edilizia.

Questo è il testo:

il comma 6 dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
Ai lavoratori cui, a seguito della mancata contestuale presenza delle condizioni di cui al comma 1, non si renda applicabile la disposizione di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del suddetto articolo 51“.

Trattandosi di interpretazione autentica, la norma incide su procedimenti ispettivi, amministrativi e giudiziali in corso ove, per effetto di una interpretazione giurisprudenziale anche della Cassazione, fatta propria dagli organi di vigilanza dell’INPS e del Ministero del Lavoro, molte indennità e compensi economici dati a titolo di trasferta, sono stati ricondotti a “trasfertismo” con una incidenza contributiva e previdenziale pari al 50%. Ora, ciò sarà possibile (la norma è entrata in vigore il 2 dicembre 2016) soltanto con la presenza contestuale delle 3 condizioni sopra descritte ai punti a, b, c.


Source: Dottrina del Lavoro

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