
L’Inps, con il messaggio n. 5100 del 16 dicembre 2016, rende noto che per le nuove decorrenze di assegno straordinario comprese nel biennio 2016 -2017 (ultima decorrenza ammessa 1° dicembre 2017 con risoluzione del rapporto di lavoro il 30 novembre 2017), il periodo massimo individuale di permanenza nel Fondo è pari a ottantaquattro mesi (7 anni).
Fonte: Inps
Source: Dottrina del Lavoro