approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Con la circolare n. 224 del 15 dicembre 2016 l’INPS fornisce le proprie indicazioni, in materia di fruizione dell’indennità di NASPI, susseguenti alle novità introdotte dal D.L.vo n. 185/2016, rispetto al testo già approvato con il D.L.vo n. 150/2015: nella sostanza, la condizionalità richiamata dall’art. 7 del D.L.vo n. 22/2015 diviene operativa con l’individuazione delle sanzioni economiche nel caso in cui i soggetti interessati, senza alcuna giustificazione, omettano di partecipare alle iniziative di politica attiva proposte dai centri per l’impiego.
Ma, andiamo con ordine.
La fruizione del trattamento economico postula la profilazione del lavoratore presso il centro per l’impiego e la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato: dal 1° gennaio 2017, con la fine della mobilità, tale operazione dovrà essere compiuta anche dai lavoratori espulsi dai processi produttivi al termine di una procedura collettiva di riduzione di personale. Il trattamento di NASPI (e, in alcuni casi di ASDI), se si escludono gli operai agricoli ove vige un sistema del tutto diverso, riguarderà la universalità dei lavoratori che sono disoccupati ma che hanno i requisiti per percepire una indennità di sostegno del reddito….continua la lettura“
Source: Dottrina del Lavoro