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MIT: corsi di formazione sull'uso dei tachigrafi digitali ed analogici


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2016, il Decreto 12 dicembre 2016 con le disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di istruzione dei conducenti e di controllo sulle attività degli stessi.

In particolare, il Decreto disciplina i corsi di formazione sul corretto uso dei tachigrafi digitali ed analogici dei conducenti che svolgono la propria attività, con o senza vincolo di subordinazione, in favore di imprese di autotrasporto di merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi.

Durata e programma dei corsi di formazione

I corsi di formazione devono avere una durata minima di 8 ore; al termine del corso verrà rilasciato ad ogni partecipante un certificato, della validità di 5 anni. Decorso tale termine il certificato non è più idoneo a dimostrare l’assolvimento dell’onere formativo.

I corsi di formazione sono articolati secondo il seguente programma:

1. Evoluzione della normativa dal regolamento (CEE) n. 1463/70 al regolamento (UE) n. 165/2014. Brevi cenni delle normative che hanno regolato e che regolamentano l’uso del tachigrafo e ne disciplinano le caratteristiche costruttive con particolare attenzione ai più recenti regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (UE) n. 164/15. Obbligo dell’uso del tachigrafo. Esenzioni.
2. Brevi cenni sul regolamento (CE) n. 561/06. Disciplina dei tempi di guida e di riposo – Esenzioni – Certificazioni – Deroghe.
3. Evoluzione tecnologica: dall’analogico al digitale. Descrizione delle tipologie meccaniche degli strumenti di registrazione. Avvento del tachigrafo digitale.
4. Uso del tachigrafo analogico. Descrizione dell’apparecchio e del foglio di registrazione (disco) e loro corretto uso.
5. Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e descrizione della struttura dell’impianto del tachigrafo digitale.
6. Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di carte e loro corretto uso.
7. Caratteristiche e funzionalità del tachigrafo digitale.
8. Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi del tachigrafo digitale.
9. Attività con simulatore di casi reali con strumenti adeguati per la pratica delle competenze acquisite.
10. Responsabilità amministrativa e penale a carico dei soggetti che circolano o mettono in circolazione veicoli sprovvisti di tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante.

Ciascun corso di formazione può essere destinato ad ospitare un numero massimo di 40 partecipanti.

Le imprese che intendono avvalersi della facoltà’ di somministrazione ai conducenti dei corsi disciplinati  dal  Decreto, assolvono all’onere formativo di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014.

Fonte: Gazzetta Ufficiale


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 dicembre 2016 

Disposizioni in materia di corsi di formazione sul buon funzionamento
dei tachigrafi digitali ed analogici e in materia di  istruzione  dei
conducenti e di controllo sulle attivita'  degli  stessi.  (Prot.  n.
215). 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
          per il trasporto stradale e per l'intermodalita' 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2006  relativo  all'armonizzazione  di  alcune
disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e
che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e  (CE)  n.
2135/98 ed abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio; 
  Visto l'art. 10, comma 3, del predetto regolamento (CE) n. 561/2006
che stabilisce che le imprese di trasporto sono responsabili  per  le
infrazioni  commesse  dai  rispettivi   conducenti,   anche   qualora
l'infrazione sia stata commessa sul  territorio  di  un  altro  stato
membro o di un Paese terzo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 4 febbraio 2014 relativo ai tachigrafi nel settore  dei
trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n.  3821/85  del
Consiglio relativo  all'apparecchio  di  controllo  nel  settore  dei
trasporti su strada e modifica il regolamento (CE)  n.  561/2006  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  relativo  all'armonizzazione  di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei  trasporti  su
strada; 
  Visto l'art. 33, comma 3 del predetto regolamento (UE) n. 165/2014,
con  il  quale  si  ribadisce  che  le  imprese  di  trasporto   sono
responsabili per le infrazioni del regolamento  stesso  commesse  dai
loro conducenti o dai conducenti sottoposti a loro disposizione; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante il nuovo Codice  della  strada
ed in particolare l'art. 174, comma 14, con il quale si dispone,  tra
l'altro,  che  l'impresa  che,  nell'esecuzione  dei  trasporti,  non
osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006 e'
soggetta  alle  sanzioni  amministrative  previste   dalla   medesima
disposizione; 
  Considerato  che  gli  stati  membri   possono   subordinare   tale
responsabilita' alle infrazioni da parte  dell'impresa  previste  dal
primo comma, paragrafo 1, dell'art. 33 del predetto regolamento  (UE)
n. 165/2014 e dell'art. 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE)  n.
561/2006; 
  Considerato  altresi'  che  l'art.  10,  comma   3   del   predetto
regolamento (CE) n. 561/2006, secondo  alinea,  prescrive  che  stati
membri possono tener conto  di  ogni  prova  atta  a  dimostrare  che
l'impresa di trasporto non puo'  essere  ragionevolmente  considerata
responsabile dell'infrazione commessa; 
  Considerato che, fatte salve le altre  prescrizioni  ivi  previste,
tra gli  obblighi  a  carico  delle  imprese  di  trasporto  previsti
dall'art. 10, paragrafi 1 e  2,  del  regolamento  (CE)  n.  561/2006
rientra anche quello di fornire ai conducenti le opportune istruzioni
per garantire che siano rispettate le  disposizioni  del  regolamento
(CEE) n. 3821/85 e del capo II del regolamento stesso; 
  Considerato altresi' che il regolamento (UE) n. 165/2014  ribadisce
l'obbligo per le imprese di  trasporto  di  garantire  che  i  propri
conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate  per  quanto
riguarda il buon  funzionamento  dei  tachigrafi,  sia  digitali  che
analogici, ed effettuano controlli  periodici  per  garantire  che  i
propri conducenti li utilizzino correttamente; 
  Considerato che il nuovo Codice  della  strada  ed  in  particolare
l'art. 174, comma 14, prescrive, tra l'altro,  che  le  imprese  sono
tenute ad osservare le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n.
561/2006 ed attribuisce una responsabilita' diretta delle imprese  di
autotrasporto, prevedendo apposite sanzioni; 
  Ritenuto che, fermi restando gli obblighi imposti alle imprese  dal
citato art. 174, comma 14 del nuovo  Codice  della  strada  circa  la
regolare tenuta dei documenti  prescritti  dal  regolamento  (CE)  n.
561/2006,  l'organizzazione  di  specifici  corsi  di  formazione  in
materia di corretto utilizzo del tachigrafo da parte delle imprese di
trasporto e l'accertata frequenza di tali corsi  da  parte  dei  loro
conducenti  o  dai  conducenti  sottoposti   a   loro   disposizione,
unitamente  all'assolvimento  degli  oneri  di  informazione   e   di
controllo  posti  a  carico  dell'impresa  dal  piu'   volte   citato
regolamento (UE) n. 165/2014, puo' costituire elemento di valutazione
per dimostrare l'esatto adempimento della prescrizione  di  cui  all'
art. 174, comma 14 del nuovo Codice della strada; 
  Ravvisata la necessita' di dettare disposizioni uniformi in materia
di formazione ed informazione dei conducenti,  nonche'  di  controllo
sull'attivita' degli stessi, affinche' le imprese  possano  adempiere
agli obblighi imposti dai citati regolamenti (CE) n. 561/2006 e  (UE)
n. 165/2014; 
  Ritenuto che l'attivita' di formazione  disciplinata  dal  presente
decreto non costituisce specifica prescrizione normativa di carattere
nazionale a carico delle imprese di autotrasporto e pertanto  non  si
configura come obbligatoria; 
  Ritenuto  opportuno  procedere  all'emanazione   di   un   organico
provvedimento in materia di formazione, informazione e controllo  sul
corretto utilizzo dell'apparecchio  tachigrafico,  disciplinando  gli
adempimenti da porre in essere, per quanto di rispettiva  competenza,
dalle  imprese  e  dai  soggetti  erogatori  dei  corsi,  nonche'  le
caratteristiche dei docenti delle materie e delle relative  procedure
d'esame; 
  Considerato che con nota  prot.  n.  44940  del  30  novembre  2011
l'ufficio legislativo  ha  precisato  che  rientra  nella  competenza
istituzionale del Direttore generale fornire tutte  le  direttive  ed
istruzioni necessarie al fine di assicurare chiarezza ed  uniformita'
di applicazione delle disposizioni derivanti da norme comunitarie e/o
nazionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il  presente  decreto  disciplina  i  corsi  di  formazione  sul
corretto uso dell'apparecchio tachigrafico, analogico o digitale, dei
conducenti definiti tali ai sensi del regolamento (CE)  n.  561/2006,
art. 4, lettera c), che svolgono la propria attivita',  con  o  senza
vincolo di subordinazione, in favore di imprese di  autotrasporto  di
merci e persone, per conto proprio o per conto di terzi a  norma  dei
regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. 
  2. Il presente decreto reca altresi' disposizioni per assicurare il
corretto  assolvimento  da  parte  delle  imprese  degli   oneri   di
istruzione dei conducenti e di controllo sull'attivita' degli  stessi
di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e 3,  ed  in
particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento  (CE)
n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2, 
                               Art. 2 
 
 
             Durata e programma dei corsi di formazione 
 
  1. I corsi di formazione hanno una  durata  minima  di  8  ore;  al
termine  del  corso  verra'  rilasciato  ad  ogni   partecipante   il
certificato di cui al successivo art. 5, della  validita'  di  cinque
anni. Decorso tale termine  il  certificato  non  e'  piu'  idoneo  a
dimostrare l'assolvimento dell'onere formativo di cui  al  successivo
art. 7. 
  2. I corsi di  formazione  sono  articolati  secondo  il  programma
definito nell'allegato 1 al presente decreto. 
  3. Ciascun corso di formazione puo' essere destinato ad ospitare un
numero massimo di 40 partecipanti. 
                               Art. 3 
 
 
             Soggetti abilitati all'erogazione dei corsi 
 
  1. Possono svolgere i corsi di formazione disciplinati dal presente
decreto: 
  a) le autoscuole ed i  centri  di  istruzione  automobilistica  che
abbiano  ottenuto  il  nulla  osta   ad   effettuare   i   corsi   di
qualificazione iniziale e periodica per il conseguimento della  Carta
di  qualificazione  del  conducente  (CQC)  ai  sensi   del   decreto
legislativo 21 novembre 2005,  n.  286,  costituiti  da  consorzi  di
autoscuole,  che  svolgono  corsi  di  teoria  e  di  guida  per   il
conseguimento di  tutte  le  patenti;  tale  condizione  puo'  essere
soddisfatta  dalle  autoscuole  anche  attraverso  l'adesione  ad  un
consorzio; 
  b) gli enti definiti come «soggetti attuatori» dall'art. 3, comma 2
del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83; 
  c) gli enti accreditati allo svolgimento dei  corsi  di  formazione
professionale di 150 ore per i trasporto di viaggiatori  e  di  merci
per conto di terzi di cui al decreto del Ministro dei  trasporti  del
16 maggio 1991, n. 198; 
  d) gli enti accreditati allo svolgimento dei  corsi  di  formazione
preliminare di 74 ore riservati  alle  imprese  di  autotrasporto  di
merci per conto di terzi con mezzi di massa complessiva  superiore  a
1,5 t e fino a 3,5 t di cui al  decreto  dirigenziale  del  Capo  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici del 30 luglio 2012, n. 207; 
  e) le imprese di autotrasporto  di  merci  e  di  viaggiatori,  ivi
compresi i consorzi e le cooperative, aventi in  organico  almeno  35
dipendenti con qualifica di conducente assunti con contratto a  tempo
indeterminato; 
  f) imprese  sviluppatrici  dei  software  di  analisi,  gestione  e
controllo  dei  tachigrafi  che,  negli  ultimi  tre  anni,   abbiano
organizzato ed erogato almeno  nove  corsi  di  formazione  specifica
sull'utilizzo del tachigrafo, su  incarico  di  soggetti  pubblici  o
privati. Il possesso di tale requisito e'  accertato  alla  Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - Divisione
5, cui tali imprese  devono  presentare  domanda  di  accreditamento,
compilata utilizzando il modello di cui  all'allegato  2.  L'ufficio,
accertato  il  possesso  dei   requisiti,   provvede   a   rilasciare
l'autorizzazione, valida per lo svolgimento dei  corsi  su  tutto  il
territorio nazionale. 
                               Art. 4 
 
 
       Docenti autorizzati a svolgere gli interventi formativi 
 
  1. I soggetti di cui all'art. 3 sono autorizzati all'erogazione dei
corsi  a  condizione  che  si  avvalgano  di  docenti  muniti   delle
necessarie competenze per lo svolgimento dell'intervento formativo ed
appositamente abilitati. 
  2. I docenti devono possedere i seguenti requisiti: 
  a) soggetti gia' abilitati all'insegnamento nelle materie correlate
ai regolamenti comunitari n. 561/2006 e n. 165/2014 nei corsi per  il
conseguimento della CQC; 
  b) soggetti abilitati sia come insegnanti che  come  istruttori  di
autoscuola per le patenti superiori; 
  c) funzionari del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,
anche in quiescenza, gia' abilitati come esaminatori nei corsi per il
conseguimento delle patenti superiori e della CQC,  nonche'  soggetti
che siano gia' stati individuati come docenti o esperti nei corsi  di
specializzazione sul tachigrafo con atto del  Capo  del  Dipartimento
per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale; 
  d) soggetti, in possesso almeno di diploma di istruzione di secondo
grado conseguito a seguito di un corso  di  studi  quinquennale  che,
negli ultimi tre anni, abbiano svolto docenze in almeno sei corsi  di
formazione  sull'utilizzo  del  tachigrafo  certificati  da  soggetti
pubblici. 
  3. Ai fini della valutazione delle competenze possedute i  soggetti
di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  devono  presentare  domanda  di
accreditamento, compilata utilizzando il modello di cui  all'allegato
3,  alla  Direzione  generale  per  il  trasporto  stradale   e   per
l'intermodalita' - Divisione 5. L'ufficio, accertato il possesso  dei
requisiti, provvede a  rilasciare  l'autorizzazione,  valida  per  lo
svolgimento dei corsi su tutto il territorio nazionale. 
  4.  La  Direzione  generale  per  il  trasporto  stradale   e   per
l'intermodalita' valutera' l'opportunita' di istituire ed organizzare
specifici corsi per abilitare  docenti  autorizzati  a  svolgere  gli
interventi formativi disciplinati dal presente decreto. 
                               Art. 5 
 
 
                     Criteri per lo svolgimento 
                  e per l'organizzazione dei corsi 
 
  1. Le imprese di cui all'art. 1 che intendono  far  partecipare  ai
corsi disciplinati dal presente decreto il  proprio  personale  cosi'
come individuato dal medesimo art. 1, devono comunicare  al  soggetto
abilitato all'erogazione del corso la propria denominazione  sociale,
completa di numero di iscrizione alla camera di commercio e  l'elenco
nominativo dei partecipati con l'indicazione del luogo e  della  data
di nascita. 
  2. I soggetti di cui al precedente art. 3 che intendono  erogare  i
corsi di formazione disciplinati dal presente decreto sono  tenuti  a
comunicare alla Direzione generale territoriale del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  competente  per   territorio,   in
relazione  alla  sede  del  corso,  esclusivamente  a   mezzo   posta
certificata, almeno  tre  giorni  lavorativi  prima  dell'inizio  del
corso, il luogo e le date di svolgimento del corso ed  il  nominativo
dei docenti utilizzando il modello di cui all'allegato 4. La  mancata
o tardiva comunicazione comportera' l'invalidita' del corso. 
  3. I soggetti erogatori dei corsi di  formazione  disciplinati  dal
presente decreto devono acquisire copia del  documento  di  identita'
dei partecipanti e dei  docenti,  nonche'  prendere  nota  del  luogo
preciso e delle date di svolgimento del corso, del nome dei  docenti,
dei partecipanti ed i relativi orari di docenza  e  frequenza  in  un
apposito registro che deve essere firmato dal  soggetto  erogatore  e
dai docenti; tale documentazione deve essere conservata, a  cura  del
medesimo soggetto, per un periodo di almeno tre anni  dalla  data  di
ultimazione del corso. 
  4. Al termine del corso e' rilasciato il certificato individuale di
partecipazione   al   corso,   conforme   al   modello    individuato
nell'allegato 5 che ha validita' per un periodo di cinque anni  dalla
data della sua emissione. 
  5. Il certificato individuale di partecipazione deve essere redatto
in triplice originale: uno per il soggetto che ha erogato  il  corso,
uno per il partecipante ed uno per l'impresa di cui all'art. 1 e deve
essere conservato per almeno tre anni dalla data di  ultimazione  del
corso. 
  6. I corsi disciplinati dal presente decreto  devono  svolgersi  in
locali idonei. 
                               Art. 6 
 
 
                  Assolvimento dell'onere formativo 
 
  1. Le imprese di cui  all'art.  1  che  intendono  avvalersi  della
facolta' di somministrazione ai conducenti  di  cui  all'art.  1  dei
corsi  disciplinati  dal  presente   decreto,   assolvono   all'onere
formativo di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (UE) n. 165/2014. 
                               Art. 7 
 
 
        Assolvimento degli oneri di istruzione e di controllo 
 
  1. Ai fini della dimostrazione  dell'assolvimento  degli  oneri  di
istruzione sull'attivita' dei conducenti da parte  delle  imprese  di
cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi  1  e  3,  ed  in
particolare in relazione agli obblighi previsti dal regolamento  (CE)
n. 561/2006, art. 10, commi 1 e 2, le imprese  stesse  forniscono  ai
conducenti di cui all'art.  1  un  documento  redatto  per  iscritto,
controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le
norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire
il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di  guida  di
cui  al  capo  II  del  regolamento  (CE)  n.  561/2006  e  al   buon
funzionamento del tachigrafo. 
  2. Il documento di cui al precedente comma ha  validita',  soltanto
per l'impresa che lo ha rilasciato, per  un  anno  dalla  data  della
firma del conducente. 
  3. Ai fini della dimostrazione  dell'assolvimento  degli  oneri  di
controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, art. 33, commi 1 e
3, le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni  novanta
giorni, sull'attivita' dei conducenti di cui all'art.  1.  Dell'esito
di  tali  controlli  deve  essere  redatto  un   resoconto   scritto,
controfirmato dal conducente, che deve essere  conservato  presso  la
sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione. 
                               Art. 8 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione. 
 
    Roma, 12 dicembre 2016 
 
                                      Il direttore generale: Finocchi 
                                                           Allegato 1 
 
                    PROGRAMMA CORSI DI FORMAZIONE 
           SUL CORRETTO USO DELL'APPARECCHIO TACHIGRAFICO 
 
    1. Evoluzione della normativa dal regolamento (CEE) n. 1463/70 al
regolamento (UE) n. 165/2014. Brevi cenni delle normative  che  hanno
regolato e che regolamentano l'uso del tachigrafo e  ne  disciplinano
le caratteristiche costruttive con  particolare  attenzione  ai  piu'
recenti regolamenti (CEE)  n.  3821/85  e  (UE)  n.  164/15.  Obbligo
dell'uso del tachigrafo. Esenzioni. 
    2. Brevi cenni sul regolamento (CE)  n.  561/06.  Disciplina  dei
tempi di guida e di riposo - Esenzioni - Certificazioni - Deroghe. 
    3.   Evoluzione   tecnologica:   dall'analogico   al    digitale.
Descrizione   delle   tipologie   meccaniche   degli   strumenti   di
registrazione. Avvento del tachigrafo digitale. 
    4. Uso del tachigrafo analogico. Descrizione  dell'apparecchio  e
del foglio di registrazione (disco) e loro corretto uso. 
    5. Uso del tachigrafo digitale. Modelli, tipologie e  descrizione
della struttura dell'impianto del tachigrafo digitale. 
    6. Le carte tachigrafiche: descrizione dei vari tipi di  carte  e
loro corretto uso. 
    7. Caratteristiche e funzionalita' del tachigrafo digitale. 
    8. Lettura ed interpretazione delle stampe e dei pittogrammi  del
tachigrafo digitale. 
    9. Attivita' con simulatore di casi reali con strumenti  adeguati
per la pratica delle competenze acquisite. 
    10. Responsabilita' amministrativa e penale a carico dei soggetti
che  circolano  o  mettono  in  circolazione  veicoli  sprovvisti  di
tachigrafo ovvero con tachigrafo manomesso o non funzionante. 


Source: Dottrina del Lavoro

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