L’Inps ha emanato il messaggio n. 75 del 9 gennaio 2017, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla presentazione delle istanze per la Cassa Integrazione Guadagni in deroga del Settore Pesca – annualità 2016 (Decreto interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016).
Si configurano 2 modalità di presentazione delle istanze (vedasi anche la circolare n. 177/2016):
- potrà essere richiesto un unico periodo di intervento della durata non superiore a tre mesi;
Ad esempio, nel caso in cui l’azienda X presenti un’unica domanda per il periodo d’intervento che va dal 1 marzo 2016 al 31 maggio 2016, valorizzando nel quadro “C” del modello SR100 nella colonna “Periodo” dei “Dati Trattamento Cig in deroga” il periodo “dal 1/3/2016 al 31/5/2016”, tale domanda, in presenza di tutti i presupposti previsti dal decreto interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016, potrà essere autorizzata dall’Istituto, in quanto rispetta il limite massimo dei tre mesi previsto dalla normativa.
Diversamente, nel caso in cui l’azienda X presenti un’unica domanda per il periodo d’intervento che va dal 1 marzo 2016 al 3 giugno 2016, tale domanda NON potrà essere autorizzata dall’Istituto, in quanto il periodo richiesto supera il limite massimo dei tre mesi previsto dalla normativa.
Al riguardo occorre ricordare che la circolare n. 177/2016 ha precisato che le sedi dell’Istituto territorialmente competenti non possono autorizzare frazioni del periodo di intervento richiesto nella domanda sr100, pertanto l’azienda, in tali casi, dovrà ripresentare – comunque entro il termine previsto del 30 gennaio 2017 – l’istanza con l’indicazione del periodo corretto.
- potranno essere richiesti più periodi di intervento, e per ciascuno le imprese dovranno presentare il corrispondente SR100.
Ad esempio, nel caso in cui l’azienda presenti più domande, per diversi periodi di intervento, secondo la seguente modalità:
1° DOMANDA periodo d’intervento richiesto dal 1 febbraio 2016 al 15 aprile 2016 (con inserimento nel quadro “C” del modello SR100 nella colonna “Periodo” dei “Dati Trattamento Cig in deroga”, del periodo “dal 1/02/2016 al 15/04/2016”);
2° DOMANDA periodo di intervento richiesto dal 15 settembre 2016 al 21 settembre 2016 (con inserimento nel quadro “C” del modello SR100, nella colonna “Periodo” dei “Dati Trattamento Cig in deroga”, del periodo “dal 15/09/2016 al 21/09/2016”);
3° DOMANDA periodo d’intervento richiesto di una sola giornata – il 10 ottobre 2016 (con inserimento nel quadro “C” del modello SR100, nella colonna “Periodo” dei “Dati Trattamento Cig in deroga”, del periodo “dal 10/10/2016 al 10/10/2016”);
4° DOMANDA periodo d’intervento richiesto dal 20 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 (con inserimento nel quadro “C” del modello SR100 nella colonna “Periodo” dei “Dati Trattamento Cig in deroga”, del periodo “dal 20/10/2016 al 31/12/2016”);
l’Istituto, ai fini del rispetto del limite massimo concedibile pari a 3 mesi ad azienda, calcolerà i periodi richiesti nelle sopracitate domande come segue:
1° DOMANDA: periodo di intervento richiesto dal 1 febbraio 2016 al 15 aprile 2016 equivale a 2 mesi e 15 gg;
2° DOMANDA: periodo di intervento richiesto dal 15 settembre 2016 al 21 settembre 2016 equivale a 7 gg;
3° DOMANDA: periodo d’intervento richiesto di una sola giornata – il 10 ottobre 2016 equivale a 1 g;
4° DOMANDA: periodo d’intervento richiesto dal 20 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016 equivale a 2 mesi e 11 gg;
Ai fini dell’autorizzazione da parte delle sedi dell’Istituto territorialmente competenti, il periodo massimo concedibile per l’azienda viene, quindi, calcolato sommando aritmeticamente i periodi richiesti, secondo l’ordine cronologico della presentazione delle domande.
Seguendo questo criterio, saranno autorizzabili – in presenza di tutti i presupposti previsti dal decreto interministeriale n.1600069 del 5 agosto 2016 – le prime tre domande (che complessivamente corrispondono ad un periodo pari a 2 mesi e 15 gg + 7 gg + 1 g < 3 mesi) mentre la quarta domanda non potrà essere autorizzata, perché il periodo richiesto (2 mesi e 11 gg) sommato ai primi tre periodi determina il superamento del limite massimo di tre mesi.
Al riguardo occorre ricordare che la circolare n. 177/2016 ha precisato che le sedi dell’Istituto territorialmente competenti non possono autorizzare frazioni del periodo di intervento richiesto nella domanda sr100, pertanto l’azienda, in tali casi, dovrà ripresentare – comunque entro il termine previsto del 30 gennaio 2017 – l’istanza con l’indicazione di un periodo che, sommato a precedenti, non determini il superamento del limite dei 3 mesi.
Tutto ciò premesso si ribadisce, come già previsto nella circolare n. 177/2016, che l’Istituto non potrà autorizzare:
1. le domande i cui periodi d’intervento, valorizzati nella colonna “Periodo” del quadro”C” , siano superiori a tre mesi;
2. in caso di più richieste per periodi di intervento frazionati, le ultime domande, in ordine cronologico, il cui periodo d’intervento determina il superamento del predetto limite concessorio per azienda, pari a tre mesi nell’annualità 2016 (tale limite corrisponde alla matematica sommatoria dei giorni inseriti nel quadro “C” di ciascuna domanda seguendo l’ordine cronologico temporale ad esclusione dei mesi di calendario richiesti calcolati per intero).
Come già previsto dalla circolare n. 177/2016, si ricorda che, considerando il limite di presentazione delle istanze fissato al 30 gennaio 2017, non potranno essere ripresentate o rettificate, oltre il suddetto limite, le istanze che non rispettino i presupposti previsti dal D.I. n.1600069 del 5 agosto 2016.
L’Istituto precisa, infine, che non potranno trovare accoglimento domande (SR100) che contengano nell’apposito quadro “B” numero decreto e data decreto diversi da quelli specificati in circolare e nel messaggio n. 75/2017.
Fonte: Inps
Source: Dottrina del Lavoro