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Articolo: dubbi sulla continuità del diritto di interpello in materia ispettiva


a cura di Roberto Camera*

Con il passaggio delle competenze ispettive dal Ministero del Lavoro all’Ispettorato nazionale del lavoro, nasce un dubbio sulla continuità del diritto di interpello in materia ispettiva.

L’interpello, previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004, prevede la possibilità che:

  • gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli Enti territoriali,
  • gli enti pubblici nazionali,
  • le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
  • i consigli nazionali degli ordini professionali,

possano inoltrare, esclusivamente al Ministero del Lavoro, quesiti di ordine generale sull’applicazione delle normative di competenza del Ministero stesso.

Sino allo scorso anno la Direzione generale deputata a fornire i relativi chiarimenti era quella dell’Attività Ispettiva – guidata dal dott. Danilo Papa – che, dal gennaio 2017, per effetto del DPCM del 23 febbraio 2016, è stata soppressa in virtù dell’istituzione proprio dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Già negli ultimi anni si è ravvisata una riduzione degli interpelli forniti dal Ministero del Lavoro (vedasi la tabella sottostante).

In definitiva, ad oggi, risulta una situazione un po’ anomala: da una parte il Ministero del Lavoro che ha competenza legislativa a rispondere ai quesiti sull’applicazione delle normative in materia di lavoro, ma senza una professionalità adeguata per quanto attiene la parte ispettiva e dall’altra un Ispettorato del lavoro che ha la professionalità per rispondere ai quesiti ma al quale manca la competenza normativa sugli interpelli.

Senza una soluzione normativa, ci troveremo a che il Ministero del Lavoro, per ogni quesito ricevuto, dovrà richiedere l’intesa dell’Ispettorato del lavoro, a discapito di una tempistica ragionevole nella risposta stessa. In pratica, un ulteriore rallentamento alla chiarezza sull’applicazione delle norme.




*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza


Source: Dottrina del Lavoro

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