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Dottrina Per il Lavoro: incentivi in caso di assunzione/utilizzo di lavoratori disabili

a cura di Roberto Camera*


Il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 23 del 30 dicembre 2016, ha chiarito che gli incentivi di natura economica, in caso di assunzione di lavoratori disabili[1], vengono fruiti anche dall’utilizzatore qualora il disabile sia stato somministrato da una Agenzia per il Lavoro.

In base a questa precisazione, è il caso di evidenziare gli incentivi previsti in caso di assunzione di lavoratori disabili:

Tipo di assunzione Disabilità Incentivo Durata dell’incentivo
Tempo indeterminato anche in somministrazione riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 36 mesi
Tempo indeterminato anche in somministrazione minorazioni ascritte dalla 1^ alla 3^ categoria di cui alle tabelle annesse al TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 915/1978 e ss.mm. 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 36 mesi
Tempo indeterminato anche in somministrazione riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 36 mesi
Tempo indeterminato anche in somministrazione minorazioni ascritte dalla 4^ alla 6^ categoria di cui alle tabelle annesse al TU delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 915/1978 e ss.mm. 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 36 mesi
Tempo indeterminato anche in somministrazione disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali 60 mesi
Tempo determinato almeno di 12 mesi anche in somministrazione disabilità intellettiva e psichica che comporti una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per tutta la durata del contratto

L’incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili.

In definitiva, in virtù di quanto previsto dall’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015, in caso di somministrazione di lavoratori disabili, i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore. Inoltre, per missioni di durata non inferiore a 12 mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della Legge n. 68/1999[2].

Nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di “impresa unica”[3], escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di:

  • dimissioni volontarie,
  • invalidità,
  • pensionamento per raggiunti limiti d’età,
  • riduzione volontaria dell’orario di lavoro
  • licenziamento per giusta causa.

[1] previsti dall’art. 13 della Legge 68/1999 per favorire l’inserimento lavoratori delle persone con disabilità

[2] art. 34 del D.L.vo n. 81/2015

[3] di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza


Source: Dottrina del Lavoro

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