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Min.Lavoro: istituito Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano



Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2017, il Decreto 20 dicembre 2016 con l’istituzione, presso l’INPS, del Fondo di  solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige.

Il Fondo è volto ad assicurare nei  confronti  dei  lavoratori dipendenti dei datori di lavoro  privati,  che  occupano  più di 5 dipendenti, appartenenti a settori che non rientrano  nell’ambito  di applicazione della cassa integrazione guadagni e per i quali  non siano stati  costituiti  fondi  di  solidarietà  bilaterali  di  cui all’art. 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di  cui all’art. 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015  che  occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi  di riduzione o sospensione dell’attività  lavorativa per le cause previste  dalla normativa in materia d’integrazione salariale ordinaria e straordinaria.

Hanno la facoltà di aderire al Fondo i datori di lavoro con classe dimensionale da uno  sino  a  5 dipendenti.

Fonte: Ministero del Lavoro


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 20 dicembre 2016 

Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di
Bolzano-Alto Adige.  
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visti gli  articoli  dal  26  al  40  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n.  148,  volti  ad  assicurare,  ai  lavoratori  dei
settori  non  coperti  dalla  normativa  in  materia   d'integrazione
salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei  casi  di
riduzione  o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa  per  le  cause
previste  dalla  normativa  in  materia  di  integrazione   salariale
ordinaria o straordinaria; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  40  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 il quale prevede che le Province  autonome  di
Trento e di Bolzano possono sostenere l'istituzione di  un  fondo  di
solidarieta'  territoriale  intersettoriale  a  cui,  salvo   diverse
disposizioni, si applica  la  disciplina  prevista  per  i  fondi  di
solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26  e  35  del  medesimo
decreto legislativo; 
  Visto l'art. 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; 
  Visto il decreto legislativo  5  marzo  2013,  n.  28,  concernente
disposizioni per l'attuazione  della  delega,  in  particolare,  alla
Provincia autonoma di Bolzano  -  Alto  Adige  in  materia  di  cassa
integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita'; 
  Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto l'accordo sindacale stipulato in data 15 dicembre 2015 presso
la sede  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  -  Alto  Adige  tra
Assoimprenditori    Alto    Adige,     l'Associazione     provinciale
dell'artigianato, la Confesercenti, l'Unione albergatori  e  pubblici
esercenti   (HGV),   l'Unione   artigiani    altoatesini,    l'Unione
Commercio-Turismo-Servizi  di  Bolzano,  la  Federazione  Cooperative
Raiffeisen,  Confcooperative,  Legacoopbund  Bolzano,  l'Unione   dei
liberi professionisti Confprofessioni Sudtirol-Alto  Adige,  A.G.C.I.
Alto  Adige,  e  ASGB,  CGIL/AGB,  SGB-CISL,  UIL-SGK  con  cui,   in
attuazione delle disposizioni di legge  sopra  richiamate,  e'  stato
convenuto di costituire il Fondo territoriale  intersettoriale  della
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ai  sensi  dell'art.  40,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 
  Visto  l'accordo  sindacale  del   27   aprile   2016   integrativo
dell'accordo del 15 dicembre 2015, stipulato  presso  la  sede  della
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige tra Assoimprenditori  Alto
Adige, l'Associazione provinciale dell'artigianato, la Confesercenti,
l'Unione albergatori e pubblici esercenti (HGV),  l'Unione  artigiani
altoatesini,  l'Unione  Commercio-Turismo-Servizi  di   Bolzano,   la
Federazione  Cooperative  Raiffeisen,  Confcooperative,  Legacoopbund
Bolzano,   l'Unione   dei   liberi   professionisti   Confprofessioni
Sudtirol-Alto Adige, A.G.C.I. Alto Adige, e ASGB, CGIL/AGB, SGB-CISL,
UIL-SGK, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 
  Vista l'intesa del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano -
Alto Adige del 14 settembre 2016; 
  Ritenuto,  pertanto,  di  istituire  il   Fondo   di   solidarieta'
bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, ai sensi
dell'art. 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Istituzione del Fondo 
 
  1. E' istituito presso l'INPS il Fondo di  solidarieta'  bilaterale
della Provincia autonoma di Bolzano - Alto  Adige,  d'ora  in  avanti
Fondo. 
  2. Il Fondo non ha personalita' giuridica  e  costituisce  gestione
autonoma dell'INPS. 
  3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo  n.  148
del 2015, gli  oneri  di  amministrazione  derivanti  all'INPS  dalla
gestione del Fondo, determinati nella  misura  e  secondo  i  criteri
definiti dal regolamento di contabilita' del predetto Istituto,  sono
a  carico  del  Fondo  e   vengono   finanziati   nell'ambito   della
contribuzione dovuta. 
                               Art. 2 
 
 
                  Finalita' e campo di applicazione 
 
  1. Il Fondo e' volto ad assicurare  nei  confronti  dei  lavoratori
dipendenti dei datori di lavoro  privati,  che  occupano  piu'  di  5
dipendenti, appartenenti a settori che non rientrano  nell'ambito  di
applicazione della cassa integrazione guadagni  e  per  i  quali  non
siano stati  costituiti  fondi  di  solidarieta'  bilaterali  di  cui
all'art. 26 o fondi di solidarieta'  bilaterali  alternativi  di  cui
all'art. 27 del decreto legislativo n.  148  del  2015  che  occupano
almeno il 75 per cento dei propri  dipendenti  in  unita'  produttive
ubicate nel territorio della Provincia autonoma  di  Bolzano  -  Alto
Adige, una tutela in costanza di  rapporto  di  lavoro  nei  casi  di
riduzione  o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa  per  le  cause
previste  dalla  normativa  in   materia   d'integrazione   salariale
ordinaria e straordinaria. 
  2. Hanno la facolta' di aderire al Fondo i datori di lavoro di  cui
al comma precedente e con classe dimensionale da uno  sino  a  cinque
dipendenti. 
  3. Ai fini del calcolo della percentuale di dipendenti  di  cui  ai
commi 1 e 2 la consistenza dell'organico e' determinata  con  effetto
dal 1° gennaio di ciascun anno e con  validita'  per  l'intero  anno,
sulla base del numero di dipendenti del mese  di  dicembre  dell'anno
precedente.  In  fase   di   prima   applicazione,   la   consistenza
dell'organico e' determinata sulla base dei dipendenti  in  forza  al
mese precedente l'entrata in  vigore  del  presente  decreto.  Per  i
datori di lavoro che iniziano l'attivita' nel corso dell'anno solare,
si fa riferimento al numero di dipendenti in forza nel primo mese  di
attivita'. Il datore di lavoro e' tenuto a fornire all'INPS  apposita
dichiarazione  circa  l'esistenza  o  il  venir  meno  del  requisito
occupazionale come sopra indicato. Agli effetti di  cui  al  presente
comma sono computati tutti i lavoratori, compresi quelli a  domicilio
e gli apprendisti, che prestano  la  propria  opera  con  vincolo  di
subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda. 
  4. A decorrere dalla data di istituzione del Fondo  hanno  facolta'
di aderire allo stesso i datori di lavoro gia' aderenti  a  fondi  di
solidarieta' bilaterali di cui agli articoli  26  e  27  del  decreto
legislativo n. 148 del 2015 che occupano almeno il 75 per  cento  dei
propri dipendenti in unita' produttive ubicate nel  territorio  della
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige. 
  5. I datori di lavoro aderenti al Fondo possono aderire a fondi  di
solidarieta' bilaterali di cui all'art. 26 del sopra  citato  decreto
legislativo costituiti successivamente a livello  nazionale;  in  tal
caso, a decorrere dalla data di adesione  ai  fondi  di  solidarieta'
bilaterali, i datori di lavoro non sono piu' soggetti alla disciplina
del Fondo, ferma restando la gestione a  stralcio  delle  prestazioni
gia' deliberate. I contributi gia' versati o dovuti restano acquisiti
al Fondo. Il comitato  amministratore  del  Fondo  puo'  proporre  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia e delle finanze,  sulla  base  delle  stime  effettuate
dall'INPS, il mantenimento in capo ai datori di  lavoro  dell'obbligo
di  corrispondere   la   quota   di   contribuzione   necessaria   al
finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinate ai sensi
dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  6. I datori di lavoro di cui al comma 1,  gia'  aderenti  al  fondo
residuale di cui all'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del  2015
o al fondo di integrazione salariale di cui all'art. 29 del  medesimo
decreto legislativo e i datori di lavoro che esercitano  la  facolta'
di cui al comma 4, non sono piu' soggetti alla disciplina  del  fondo
di  provenienza  a  decorrere,   rispettivamente,   dalla   data   di
istituzione del Fondo o dalla data di adesione a  tale  Fondo,  ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate.  I
contributi gia' versati o dovuti  al  Fondo  di  provenienza  restano
acquisiti  a  questo.  Il  comitato  amministratore  del   fondo   di
provenienza,  sulla  base  delle  stime  effettuate  dall'INPS,  puo'
proporre al Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in  capo  ai
datori  di  lavoro  dell'obbligo  di  corrispondere   la   quota   di
contribuzione necessaria  al  finanziamento  delle  prestazioni  gia'
deliberate, determinate ai sensi dell'art.  35,  commi  4  e  5,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  7.  Le  prestazioni  del  Fondo  sono   destinate   ai   lavoratori
subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto  di
apprendistato  professionalizzante,  che  abbiano  un'anzianita'   di
lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta
la prestazione di almeno novanta giorni alla data  della  domanda  di
concessione del trattamento. 
  8. Per gli apprendisti, alla ripresa  dell'attivita'  lavorativa  a
seguito di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, il  periodo
di apprendistato e' prolungato in  misura  equivalente  all'ammontare
delle ore di sospensione o riduzione fruite. 
  9. Sono esclusi i dirigenti, i dipendenti pubblici, i lavoratori  a
domicilio e le altre figure  professionali  escluse  dalla  normativa
vigente. 
                               Art. 3 
 
 
                      Amministrazione del Fondo 
 
  1. Il Fondo e' gestito da un comitato  amministratore  composto  da
cinque  esperti  designati   dalle   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori  e  da  cinque  esperti  designati  dalle   organizzazioni
sindacali dei datori  di  lavoro  stipulanti  gli  accordi  sindacali
nazionali del 15 dicembre  2015  e  del  27  aprile  2016,  aventi  i
requisiti di competenza e di assenza di conflitto di interesse di cui
all'art. 37 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e i requisiti  di
onorabilita' di cui all'art. 38 del medesimo decreto legislativo. 
  2.  Il  comitato  amministratore  si  compone   altresi'   di   due
rappresentanti,  con  qualifica  di  dirigente,  rispettivamente  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia e delle  finanze  nonche'  da  un  rappresentante,  con
qualifica di dirigente, della Provincia autonoma di  Bolzano  -  Alto
Adige, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsi dall'art. 38
del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  3. Ai componenti  del  comitato  amministratore  non  spetta  alcun
emolumento,  indennita'  o  rimborso  spese.  Ai  rappresentanti  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e'  riconosciuto,  a  valere  sulle
disponibilita' del Fondo, il rimborso delle spese di  missione  nella
misura prevista dalla normativa vigente per i dirigenti dello Stato. 
  4. Il comitato amministratore e' nominato con decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e dura in carica quattro anni. 
  5. Il presidente del comitato amministratore e' eletto dal comitato
stesso tra i propri membri. 
  6. Scaduto il periodo di durata, il comitato  continua  ad  operare
fino all'insediamento dei nuovi componenti. 
  7. Per la validita' delle  sedute  e'  necessaria  la  presenza  di
almeno sei componenti del comitato aventi diritto al voto. 
  8. Le deliberazioni del  comitato  amministratore  sono  assunte  a
maggioranza dei presenti e,  in  caso  di  parita'  nelle  votazioni,
prevale il voto del presidente. 
  9. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del Fondo il
collegio  sindacale  dell'INPS  nonche'  il  direttore  generale  del
medesimo Istituto o un suo delegato con voto consultivo. 
  10.   L'esecuzione   delle   decisioni   adottate   dal    comitato
amministratore puo' essere sospesa,  ove  si  evidenzino  profili  di
illegittimita',  da  parte  del  direttore  generale  dell'INPS.   Il
provvedimento di sospensione deve  essere  adottato  nel  termine  di
cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che
si  ritiene  violata,  al  presidente  dell'INPS,  nell'ambito  delle
funzioni di cui all'art. 3,  comma  5,  del  decreto  legislativo  30
giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni; entro tre  mesi,  il
presidente stabilisce se dare ulteriore corso  alla  decisione  o  se
annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva. 
  11. Per quanto non disciplinato al presente articolo, si fa  rinvio
agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
                               Art. 4 
 
 
               Compiti del comitato di amministrazione 
 
  1. Il comitato amministratore del Fondo ha il compito di: 
    a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di
indirizzo e vigilanza dell'INPS,  i  bilanci  annuali,  preventivo  e
consuntivo, della gestione, corredati da  una  propria  relazione,  e
deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; 
    b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi  e  dei
trattamenti e compiere ogni altro  atto  richiesto  per  la  gestione
delle prestazioni previste dal presente decreto; 
    c)  fare  proposte  in  materia  di  contributi,   interventi   e
trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma  3,  del  decreto
legislativo n. 148 del  2015,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
successivo art. 35, commi 4 e 5, al fine di assicurare il pareggio di
bilancio; 
    d) vigilare sull'affluenza dei contributi,  sull'ammissione  agli
interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche'  sull'andamento
della gestione; 
    e) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in ordine alle materie
di competenza; 
    f) assolvere ogni altro compito che  sia  ad  esso  demandato  da
leggi o regolamenti. 
                               Art. 5 
 
 
                   Prestazione: assegno ordinario 
 
  1. Il Fondo garantisce un assegno ordinario a favore dei lavoratori
il cui rapporto di  lavoro  e'  sospeso  in  relazione  alle  causali
previste  dalla  normativa  di  integrazione  salariale  ordinaria  e
straordinaria. 
  2.  L'assegno  ordinario  e'  di  importo   pari   all'integrazione
salariale. 
  3. La prestazione puo' essere concessa per una durata  massima  non
superiore a 13 settimane per singola richiesta e  in  ogni  caso  nel
limite di 26 settimane complessive nel biennio mobile. 
  4. Per ciascuna unita'  produttiva  l'assegno  ordinario  non  puo'
superare la durata massima complessiva di 24 mesi in  un  quinquennio
mobile. 
  5. Il Fondo provvede a versare  alla  gestione  di  iscrizione  del
lavoratore interessato la contribuzione correlata  alla  prestazione.
La contribuzione dovuta  e'  computata  in  base  a  quanto  previsto
dall'art. 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. 
  6. L'accesso alla prestazione dell'assegno ordinario  e'  preceduto
dall'espletamento delle procedure  di  informazione  e  consultazione
sindacale previste per le integrazioni salariali. 
  7. All'assegno ordinario si applica,  per  quanto  compatibile,  la
normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e i  termini
di presentazione dell'istanza  di  cui  all'art.  30,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  8.  Il  lavoratore  che  svolga  attivita'  di  lavoro  autonomo  o
subordinato durante il periodo di percezione  dell'assegno  ordinario
non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 
                               Art. 6 
 
 
           Modalita' di erogazione dell'assegno ordinario 
 
  1.  L'assegno  ordinario  e'  erogato  dal  datore  di  lavoro   ai
dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga. 
  2. L'importo dell'assegno ordinario  e'  rimborsato  al  datore  di
lavoro  o  conguagliato  secondo  le  norme  per  il  conguaglio  tra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 
  3. Il conguaglio o la richiesta di rimborso dell'assegno  ordinario
non sono ammessi, a pena di decadenza, dopo  che  siano  trascorsi  i
termini di cui all'art. 7, comma 3, del decreto  legislativo  n.  148
del 2015. 
  4. Il comitato amministratore puo' autorizzare il pagamento diretto
dell'assegno ordinario in presenza di serie e documentate difficolta'
finanziarie del datore di lavoro, su espressa richiesta dello stesso. 
                               Art. 7 
 
 
                            Finanziamento 
 
  1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5,  e'  dovuto  al
Fondo: 
    a) un contributo ordinario nella misura  dello  0,45%,  ripartito
tra datore di lavoro e lavoratore nella misura,  rispettivamente,  di
due  terzi  ed  un  terzo,  calcolato  sulla   retribuzione   mensile
imponibile ai fini previdenziali di  tutti  i  lavoratori  dipendenti
destinatari delle prestazioni ai sensi dell'art. 2; 
    b) un contributo addizionale, a carico del datore di  lavoro  che
ricorre alla sospensione o riduzione di lavoro  ai  sensi  di  quanto
previsto all'art. 5, comma 1, nella misura del 4% delle  retribuzioni
perse dal lavoratore. 
  2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario  sono
ripartite tra datore di lavoro e lavoratore in ragione  degli  stessi
criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a), ferma restando
l'aliquota di finanziamento minima prevista dall'art.  40,  comma  7,
del decreto legislativo n. 148 del 2015. 
  3. Ai contributi di  finanziamento  si  applicano  le  disposizioni
vigenti  in  materia  di  contribuzione  previdenziale  obbligatoria,
compreso l'art. 3, comma 9, della legge 8  agosto  1995,  n.  335  ad
eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. 
                               Art. 8 
 
 
                        Obblighi di bilancio 
 
  1. Il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non  puo'  erogare
prestazioni in carenza di disponibilita'. 
  2.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse gia' acquisite. 
  3.  Alle  prestazioni  si  provvede  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie acquisite al Fondo, al fine di garantirne l'equilibrio di
bilancio. In ogni caso, tali prestazioni sono determinate  in  misura
non superiore a quattro volte  l'ammontare  dei  contributi  ordinari
dovuti dal singolo datore di lavoro, tenuto conto  delle  prestazioni
gia' deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro.  In
ogni caso, le prestazioni possono essere erogate soltanto nei  limiti
delle risorse finanziarie acquisite al Fondo. 
  4. Il Fondo  ha  obbligo  di  presentare  il  bilancio  tecnico  di
previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico  coerente
con il piu' recente Documento di economia e finanza e  relativa  Nota
di  aggiornamento  fermo  restando  l'obbligo  di  aggiornamento   in
corrispondenza della presentazione del bilancio  preventivo  annuale,
al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio. 
  5. Sulla base del bilancio di previsione di cui al precedente comma
4, il comitato  amministratore  ha  facolta'  di  proporre  modifiche
relative all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di
contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con
decreto direttoriale dei  Ministeri  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita'
finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del  comitato
amministratore. 
  6. In caso di necessita' di  assicurare  il  pareggio  di  bilancio
ovvero di far fronte a prestazioni gia' deliberate o  da  deliberare,
ovvero di  inadempienza  del  comitato  amministratore  in  relazione
all'attivita' di cui al  comma  precedente,  l'aliquota  contributiva
puo' essere modificata con decreto  direttoriale  dei  Ministeri  del
lavoro e delle politiche sociali e  dell'economia  e  delle  finanze,
d'intesa con il responsabile del Dipartimento competente  in  materia
di lavoro della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige, anche  in
mancanza di proposta del comitato amministratore. 
  7. In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al
comma 5, l'INPS e' tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza. 
                               Art. 9 
 
 
                            Norme finali 
 
  1. Le domande di concessione delle prestazioni di  cui  all'art.  5
possono essere presentate successivamente alla istituzione del  Fondo
ed esclusivamente per periodi successivi alla data  del  31  dicembre
2016. 
  2.  Per  quanto  non  espressamente  previsto,  si   applicano   le
disposizioni di cui agli articoli 26, 35 e 40 del decreto legislativo
n. 148 del 2015. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 dicembre 2016 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                      Poletti         
 
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze     
           Padoan         

Registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 2017 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 134 


Source: Dottrina del Lavoro

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