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Agenzia Entrate: informazioni a disposizione dei soggetti titolari di partita IVA


L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 57490/E del 24 marzo 2017, con la quale, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito. 

Al contribuente sono rese disponibili le seguenti informazioni:

  1. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
  2. numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  3. codice atto;
  4. totale operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  5. modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

Inoltre, sono resi disponibili i seguenti dati:

  1. protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
  2. somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE23, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE38 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto 1);
  3. importo totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  4. ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto 1);
  5. dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione e codice fiscale);
  6. ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto 5).

 

Fonte: Agenzia delle Entrate


Source: Dottrina del Lavoro

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