L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 57490/E del 24 marzo 2017, con la quale, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra l’Amministrazione fiscale e il contribuente, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti passivi IVA le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d’affari conseguito.
Al contribuente sono rese disponibili le seguenti informazioni:
- codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
- codice atto;
- totale operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
Inoltre, sono resi disponibili i seguenti dati:
- protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
- somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE23, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi) e VE38 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto 1);
- importo totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
- ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto 1);
- dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione e codice fiscale);
- ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto 5).
Fonte: Agenzia delle Entrate
Source: Dottrina del Lavoro