L’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento n. 58793/E del 27 marzo 2017, con il quale vengono fissate le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva.
Con il provvedimento, le Entrate stabiliscono un termine unico valido sia per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture (D.L.vo n. 127/2015) sia per la trasmissione dei dati delle fatture prevista dal D.L. n. 78/2010 modificato dal Dl n. 193/2016. Per semplificare il più possibile gli adempimenti, pertanto, l’invio dei dati delle fatture previsto dal D.L.vo n. 127/2015 può essere effettuato entro il 16 settembre 2017, per il primo semestre dell’anno in corso, ed entro il mese di febbraio 2018 per il secondo semestre.
Il provvedimento, inoltre, stabilisce che i dati acquisiti verranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi“. In questo modo sarà possibile instaurare un dialogo tra l’Agenzia e i contribuenti prima dell’invio della dichiarazione, nel caso emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.
Dati fattura, termine unico per entrambi gli invii – Il provvedimento stabilisce quali dati vanno trasmessi all’Agenzia delle entrate per quanto riguarda le fatture emesse, le fatture ricevute e registrate, le bollette doganali e le relative note di variazione.
Le Entrate specificano che i dati da inviare, le modalità nonché i termini per la trasmissione sono identici, sia nel caso in cui i contribuenti esercitino l’opzione per l’invio telematico dei dati delle fatture (di cui all’art. 1, comma 3 del D.L.vo n. 127/2015) sia nel caso di invio della “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” di cui agli articoli 21 del D.L. n. 78/2010.
La consultazione dei dati aiuta la compliance – I dati acquisiti dall’Agenzia saranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi” consentendo di instaurare un processo di dialogo pre-dichiarativo tra l’Agenzia e i contribuenti per i quali emergano, dall’analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.
Le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell’imposta effettuati rispetto all’importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere consultate dai contribuenti nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell’area autenticata dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi“, nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.
I nuovi termini – Il Provvedimento ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l’invio opzionale dei dati delle fatture (di cui all’art. 1, comma 3 del D.L.vo n. 127/2015) con i nuovi termini per la “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute” (di cui agli articoli 21 del D.L. n. 78/2010) stabiliti dal decreto “milleproroghe” (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19).
In sintesi:
Tipo di comunicazione | 1° anno di applicazione (2017) | A regime |
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 Dl n. 78/2010) | 1° semestre entro il 16 settembre 2017
2° semestre entro febbraio 2018 |
1° trimestre entro il 31 maggio
2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio |
Comunicazione opzionale dei dati delle fatture (art. 1, comma 4, Dlgs. n. 127/2016) | 1° semestre entro il 16 settembre 2017
2° semestre entro febbraio 2018 |
1° trimestre entro il 31 maggio
2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio |
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis Dl n. 78/2010) | 1° trimestre entro il 31 maggio
2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio |
1° trimestre entro il 31 maggio
2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio |
Fonte: Agenzia delle Entrate
Source: Dottrina del Lavoro