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Senato: approvata la legge di conversione per l'abrogazione dei voucher


Il Senato, nella seduta del 19 aprile 2017, ha approvato, in via definitiva, con 140 voti favorevoli, 49 contrari e 31 astenuti, il provvedimento di conversione in legge del Decreto Legge n. 25/2017, sul lavoro accessorio, cosiddetto “abrogazione voucher“.

Fonte: Senato

Parere personale:

Nella Relazione Tecnica, predisposta per la conversione in Legge del Decreto 25/2017, si afferma che “dalla soppressione del Lavoro Accessorio non possono desumersi direttamente diminuzioni degli attuali livelli occupazionali, essendo presumibile che le prestazioni di lavoro acquisite tramite voucher verranno acquisite attraverso le ulteriori, numerose forme contrattuali disponibili a legislazione vigente (contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato, lavoro intermittente, collaborazioni ecc.).”.

A mio avviso, l’unica forma contrattuale che si avvicina al Lavoro Accessorio è il lavoro intermittente (c.d. a chiamata”) che, comunque, ha adempimenti e costi sicuramente superiori rispetto alla tipologia contrattuale abrogata. Non credo che si possa sostituire il lavoro Accessorio con contratti a tempo determinato o indeterminato, per costi e tempistiche superiori, né, tantomeno, con contratti di collaborazione occasionale, per i quali deve essere evidente l’autonomia della prestazione.

Comunque, volendo sciolinare le forme contrattuali che potranno essere utilizzate, in sostituzione dei voucher, ci sarà, purtroppo, anche il “Lavoro nero”.

Ciò in considerazione del fatto che l’istituzione del lavoro accessorio era stata pensata proprio come contrasto al lavoro sommerso in alcune, particolari, attività occasionali che per loro natura erano esposte al rischio di non essere regolarizzate (prima stesura del Decreto Legislativo 276/2003):

  1. piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa la assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap;
  2. insegnamento privato supplementare;
  3. piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti;
  4. realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli;
  5. collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà.

Roberto Camera*

(*) Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza


Source: Dottrina del Lavoro

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