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MISE: contributi alle imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2017, il Decreto 8 marzo 2017 con i criteri e le modalità per l’accesso, da parte delle imprese operanti nell’ambito dell’economia sociale, ai contributi non rimborsabili concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 marzo 2017 

Criteri e modalita' per l'accesso da  parte  delle  imprese  operanti
nell'ambito dell'economia  sociale  ai  contributi  non  rimborsabili
concessi a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  3  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 224 del 26 settembre 2015, recante «Agevolazioni alle imprese  per
la  diffusione  e  il  rafforzamento  dell'economia   sociale»,   che
istituisce un regime di aiuto volto  a  sostenere  la  nascita  e  la
crescita delle imprese operanti, in tutto  il  territorio  nazionale,
per il perseguimento di interessi generali e di finalita' di utilita'
sociale individuate dalla normativa di settore (di seguito,  «decreto
3 luglio 2015»); 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del  decreto  3  luglio  2015,  che
prevede: a) al comma 1, che le agevolazioni sono concesse nella forma
di finanziamenti a tasso agevolato; b) al comma 4, che,  in  aggiunta
al finanziamento agevolato, puo' essere concesso dal Ministero  dello
sviluppo economico un contributo non rimborsabile a copertura di  una
quota delle spese ammissibili; c) al comma  5,  che  le  agevolazioni
previste dal decreto sono concesse a titolo di «de minimis»; 
  Visto l'art. 7 del decreto 3 luglio 2015,  ai  sensi  del  quale  i
finanziamenti agevolati previsti dal decreto sono concessi  a  valere
sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca (di seguito, «FRI») di cui all'art. 1, comma 354, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, previa assegnazione delle risorse  disposta
dal CIPE ai sensi dell'art. 1, comma 355, della medesima legge, e che
la copertura finanziaria per la concessione dei  contributo  previsto
dal comma 4 dell'art. 6 dello stesso  decreto  puo'  essere  disposta
anche  a  valere  su  risorse  previste  da  specifiche  disposizioni
normative; 
  Visto l'art. 8 del medesimo decreto 3 luglio 2015,  che  rinvia  la
definizione della disciplina  attuativa  della  misura  a  successivi
decreti, prevedendo, in  particolare,  al  comma  1,  che  specifiche
condizioni  e  modalita'  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni previste nella forma del  finanziamento  agevolato  sono
stabilite con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  secondo  quanto
previsto dall'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
e, al comma 2, che i criteri e le modalita' relative alla concessione
del contributo aggiuntivo sono stabiliti  con  decreto  del  Ministro
dello sviluppo economico; 
  Visto  l'art.  23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,   n.   83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
concernente il «Fondo per la crescita sostenibile»,  che  stabilisce,
tra l'altro, che il  predetto  Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di
obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti, al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo,  rispondenti
a specifiche finalita', tra le quali quella, di cui alla  lettera  b)
del comma 2 del medesimo articolo, del rafforzamento della  struttura
produttiva; 
  Visto l'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
8 marzo 2013, che, nel dare attuazione al comma 4 del citato art.  23
del decreto-legge n. 83  del  2012,  prevede  che  il  Fondo  per  la
crescita  sostenibile  opera  anche  attraverso   le   due   distinte
contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo, rappresentate
dalla  contabilita'   speciale   n.   1201   per   l'erogazione   dei
finanziamenti agevolati e dalla contabilita' speciale n. 1726 per gli
interventi cofinanziati dall'Unione europea e dalle Regioni,  nonche'
utilizzando l'apposito capitolo di bilancio  per  la  gestione  delle
altre forme di aiuto; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2003, che individua nella predetta contabilita' speciale  n.
1201 del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica, ora Fondo  per
la crescita sostenibile, il carattere di fondo rotativo misto; 
  Ritenuto  che  gli  oneri   per   il   contributo   aggiuntivo   ai
finanziamenti agevolati del FRI, di cui  all'art.  8  del  decreto  3
luglio 2015, possano essere posti a carico del Fondo per la  crescita
sostenibile, e in particolare della predetta contabilita' speciale n.
1201, secondo le modalita' di gestione in contabilita' ordinaria gia'
in essere nell'ambito del predetto Fondo; 
  Vista la delibera del CIPE n. 74  del  6  agosto  2015,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 7 gennaio
2016, che ha assegnato al regime di aiuto di cui al decreto 3  luglio
2015 l'importo di 200.000.000 euro a  valere  sul  FRI,  a  copertura
delle agevolazioni per i programmi di investimento  finalizzati  alla
creazione o allo sviluppo delle  imprese  previste  dall'art.  3  del
decreto 3 luglio 2015, secondo i criteri  previsti  dall'art.  4  del
medesimo decreto; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  L
352  del  24  dicembre  2013  (di  seguito,  «regolamento   (UE)   n.
1407/2013»); 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Ritenuto, pertanto, di destinare risorse a valere sul Fondo per  la
crescita sostenibile per  la  copertura  finanziaria  del  contributo
aggiuntivo di cui all'art. 6, comma 4, del  decreto  3  luglio  2015,
nonche' per la copertura degli oneri  di  gestione  degli  interventi
secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo
31  marzo  1998,  n.  123  e  dall'art.  19,  comma  5,  del   citato
decreto-legge n. 78 del 2009; 
  Considerato che la dotazione finanziaria del Fondo per la  crescita
sostenibile, alla data di adozione del presente decreto, consente  la
destinazione di risorse per le finalita' di cui al decreto  3  luglio
2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 8,  comma  2,
del  decreto  3  luglio  2015,  i  criteri  e  le  modalita'  per  la
concessione e l'erogazione, a valere sulle risorse di cui all'art. 2,
dei contributi previsti dall'art. 6, comma 4, del medesimo decreto  3
luglio 2015 in aggiunta ai finanziamenti agevolati concessi a  valere
sul FRI. 
                               Art. 2 
 
 
                               Risorse 
 
  1. La concessione dei contributi di  cui  al  presente  decreto  e'
posta a carico, per un  importo  pari  a  euro  23.000.000,00,  delle
risorse disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, a tal fine
utilizzando l'apposito capitolo di bilancio di cui all'art. 18, comma
2, del decreto interministeriale 8 marzo  2013  citato  in  premessa,
previo versamento delle somme occorrenti dalla contabilita'  speciale
n. 1201 intestata allo stesso Fondo e successiva riassegnazione delle
medesime somme al predetto capitolo. Per  le  medesime  finalita'  e'
corrispondentemente e parimenti integrata la sezione del Fondo di cui
all'art. 23, comma 2, lettera b), del decreto-legge 22  giugno  2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
134. 
  2. Sull'importo di cui  al  comma  1  gravano  altresi'  gli  oneri
derivanti  dall'affidamento  delle  attivita'  di  gestione  di   cui
all'art. 3,  nel  limite  massimo  del  2  per  cento  delle  risorse
disponibili per la concessione delle agevolazioni di cui al decreto 3
luglio 2015. 
                               Art. 3 
 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Per gli  adempimenti  tecnici  e  amministrativi  relativi  alla
gestione  della  misura  di  cui  al  decreto   3   luglio   2015   e
all'erogazione  del  contributo  di  cui  al  presente  decreto,   il
Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base di  appositi
accordi convenzionali, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., ai  sensi  dell'art.  3,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123  e  dell'art.
19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito  con
modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. 
                               Art. 4 
 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Il contributo di cui al presente decreto e' concedibile  per  la
realizzazione dei programmi di cui all'art. 4 del  decreto  3  luglio
2015 che rientrino nel campo di applicazione del regolamento (UE)  n.
1407/2013,  a  condizione  che  presentino  spese   ammissibili   non
superiori a euro 3.000.000,00. 
                               Art. 5 
 
 
                      Misura dell'agevolazione 
 
  1. Il contributo di cui al presente  decreto  e'  concesso  con  il
provvedimento di cui all'art. 9, comma 10, del decreto 3 luglio 2015,
in aggiunta al finanziamento agevolato, nella misura  massima  del  5
per cento delle spese ammissibili complessive e, comunque, nei limiti
del massimale di aiuto previsto dal regolamento  (UE)  n.  1407/2013.
Resta fermo quanto previsto dall'art.  6,  comma  7,  del  decreto  3
luglio 2015. 
                               Art. 6 
 
 
                       Modalita' di erogazione 
 
  1. L'erogazione del contributo e' disposta in un'unica soluzione ad
avvenuta  ultimazione  del  programma  di  investimento,  su  istanza
dell'impresa beneficiaria, formulata contestualmente  alla  richiesta
di  erogazione  del  saldo  del  finanziamento   agevolato   e   alla
presentazione della documentazione relativa alle spese  sostenute  di
cui all'art. 10, comma 2, del decreto 3 luglio 2015. 
  2. L'erogazione del contributo e' subordinata alla dimostrazione da
parte  dell'impresa   richiedente   dell'avvenuta   ultimazione   del
programma  di  investimento  e  dell'effettivo  pagamento,   mediante
esibizione delle relative quietanze, dei titoli di spesa rendicontati
ed e' disposta entro 80 giorni dalla  presentazione  dell'istanza  di
cui al comma 1. 
                               Art. 7 
 
 
                          Revoche e rinvio 
 
  1. Il contributo e' revocato nei casi  previsti  dall'art.  12  del
decreto 3 luglio 2015. 
  2. Resta fermo quant'altro previsto dal decreto 3 luglio 2015 e non
richiamato dal presente decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 8 marzo 2017 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2017 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 258 


Source: Dottrina del Lavoro

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