Con sentenza n. 289 del 3 febbbraio 2017 la Corte di Appello di Milano ha affermato che il licenziamento per sopravvenuta infermità trova la propria giustificazione soltanto nella ipotesi in cui il dipendente non possa essere adibito a mansioni equivalenti od inferiori purché tale diversa attività possa essere utilizzata dal datore.
Source: Dottrina del Lavoro