Con sentenza n. 13196 del 25 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato l’assoluta nullità di un regolamento aziendale che preveda l’impossibilità per un lavoratore a tempo parziale di svolgere altra attività lavorativa che non interferisca con lo svolgimento della prima.
La Suprema Corte ha tenuto a distinguere tale ipotesi dalla circostanza della valutazione relativa alla inconciliabilità della nuova prestazione rispetto al primo vincolo contrattuale, laddove si dovesse ravvisare una incompatibilità della seconda con gli interessi dei quali è portatore il primo datore di lavoro.
Source: Dottrina del Lavoro