L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota n. 4619 del 24 maggio 2017, ha dettato alcuni chiarimenti concernenti la video sorveglianza alla luce del nuovo articolo 4 della legge n. 300/1970, come modificato dal decreto legislativo n. 151/2015.
Questi i punti essenziali:
– la procedura autorizzativa dell’Ispettorato territoriale del Lavoro è successiva al mancato accordo verificatosi in sede aziendale con gli organismi sindacali interni;
– l’autorizzazione rilasciata dall’ITL può essere sostituita da un successivo accordo sindacale;
– le organizzazioni sindacali deputate al raggiungimento dell’accordo sono la RSU o la RSA e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
– le intese raggiunte ex art. 8, comma 2, della legge n. 148/2011 in materia di video sorveglianza debbono trovare il proprio fondamento negli obiettivi indicati al comma 1. Gli accordi, derogatori rispetto all’art. 4, debbono garantire il rispetto della Costituzione, delle norme comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia di lavoro;
– l’accordo viene ritenuto valido se raggiunto con la sola maggioranza della RSA (nota del Ministero del Lavoro n. 2975 del 5 dicembre 2015).
Fonte: Ispettorato nazionale del lavoro
Source: Dottrina del Lavoro