L’INPS, con il messaggio n. 2174 del 25 maggio 2017, ha affermato che nelle zone del centro Italia colpite dal terremoto i lavori di ricostruzione potranno essere finanziati soltanto in presenza di DURC regolare: ciò riguarda sia le imprese affidatarie dei lavori di ricostruzione che i professionisti abilitati. Tutto questo si evince sia dal D.L. n. 189/2016 che da successivo n. 8/2017.
L’art. 35 del DL. n. 189/2016 subordina l’erogazione del contributo pubblico al rispetto, nei confronti dei dipendenti, del trattamento economico e normativo previsto dal CCNL, al possesso del DURC generale ed alla verifica puntuale della regolarità contributiva concernente i lavori eseguiti ed al periodo di esecuzione degli stessi. Per tale ultimo passaggio le imprese affidatarie dovranno richiedere l’attribuzione di una posizione contributiva coincidente con quella del cantiere (codice 7U).
In presenza di più cantieri, nel rispetto della unicità contributiva, le imprese interessate dovranno procedere all’apertura di più unità produttive/operative seguendo le istruzioni fornite con il messaggio n.1444/2017.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro