approfondimento di Eufranio Massi per Generazione Vincente
“Con un emendamento introdotto nella legge di conversione del D.L. n. 50/2017 si cerca di trovare una soluzione alle questioni legate alle prestazioni occasionali dopo l’abrogazione della normativa sui voucher avvenuta con il D.L. n. 25/2017, con l’unico scopo di evitare lo svolgimento del referendum.
L’analisi che segue, lungi dall’affrontare le questioni di natura politica, intende effettuare una prima riflessione sull’emendamento presentato che, nella attuale formulazione del D.L. n. 50, ha il numero dell’art. 54-bis: numero destinato a cambiare se, come prevedibile, l’Esecutivo metterà la fiducia sull’intero provvedimento il quale, pena la decadenza, deve essere approvato, in via definitiva, entro il 23 giugno 2017.
Entro, subito, nel merito dei contenuti dei vari commi.
Viene, innanzitutto, definita (comma 1) la nozione di prestazioni occasionali: ciò avviene sulla base di due parametri che sono di natura temporale ed economica. Quello temporale fa riferimento all’anno civile (1 gennaio – 31 dicembre), mentre quello economico si caratterizza nel modo seguente:
- per ciascun prestatore fino a 5.000 euro complessivi;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, fino a 5.000 euro. Se si utilizzano i titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, i giovani “under 25” regolarmente iscritti presso un istituto scolastico o all’Universita’, i disoccupati disponibili ad un’attività lavorativa, i percettori di prestazioni integrative salariali e di reddito di inclusione, il compenso viene computato “in misura pari al 75% dell’importo” (qui, l’estensore dell’emendamento avrebbe fatto bene ad indicare la cifra precisa): l’INPS provvederà detrarre dalla contribuzione figurativa gli accrediti contributivi relativi alle prestazioni occasionali;
- per le prestazioni rese da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore, per compensi non superiori a 2.500 euro.
Se il testo rimarrà tale, occorrerà specificare se le somme sopra riportate sono da intendersi al lordo o al netto come avvenuto in passato, con chiarimenti amministrativi dell’INPS, per le prestazioni accessorie.”….continua la lettura
Source: Dottrina del Lavoro