L’Inps, con la circolare n. 96 del 31 maggio 2017, comunica il calcolo della Contribuzione IVS dovuta dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, per l’anno 2017.
Contribuzione IVS
Il calcolo dei contributi I.V.S., dovuti dai coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, si basa sulla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito convenzionale, indicate nella “Tabella D”, allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
Come è noto, ogni azienda è inclusa annualmente nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti e/o a quello determinato dall’allevamento degli animali.
La contribuzione dovuta è determinata, ai sensi dell’art. 7 della legge 233/90, moltiplicando il reddito medio convenzionale – stabilito annualmente con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sulla base della media delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito convenzionale in cui è inserita l’azienda e applicando al risultato le aliquote percentuali come di seguito riepilogate.
Con decreto del 18 maggio 2017 del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato determinato il reddito medio convenzionale, per l’anno 2017, in Euro 56,83.
Le aliquote da applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dal Decreto Legge 201/2011, convertito in Legge 214/2011, che all’art. 24, comma 23 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2012, le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed anche, a partire dal 2013, per gli Imprenditori Agricoli Professionali iscritti alla relativa gestione autonoma dell’INPS (ex art. 2, c. 68, l. 92/2012) sono quelle di seguito riportate nelle Tabelle B e C :
Tabella B – Aliquota di finanziamento | ||||
Zona normale | Zona svantaggiata | |||
Anno | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni |
2012 | 21,6% | 19,4% | 18,7% | 15,0% |
2013 | 22,0% | 20,2% | 19,6% | 16,5% |
2014 | 22,4% | 21,0% | 20,5% | 18,0% |
2015 | 22,8% | 21,8% | 21,4% | 19,5% |
2016 | 23,2% | 22,6% | 22,3% | 21,0% |
2017 | 23,6% | 23,4% | 23,2% | 22,5% |
Dal 2018 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
Tabella C – Aliquota di computo | |
Anni | Aliquota di computo |
2012 | 21,6% |
2013 | 22,0% |
2014 | 22,4% |
2015 | 22,8% |
2016 | 23,2% |
2017 | 23,6% |
dal 2018 | 24,0% |
Pertanto, per l’anno 2017 le aliquote da applicare ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali comprensive del contributo addizionale del 2%, previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono le seguenti:
- 23,6% (ridotta a 23,4% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la generalità delle imprese;
- 23,2% (ridotta a 22,5% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni) per le imprese ubicate in territori montani o in zone svantaggiate.
Si precisa, inoltre, che l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1, dell’art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è rimasto invariato rispetto al 2016 ed è, pertanto, pari a € 0,66 a giornata anche per l’anno 2017.
Contribuzione di maternità
Anche per l’anno 2017, il contributo annuo, dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio, è fissato nella misura di € 7,49, ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Tale contributo è dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità), per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni e, per gli imprenditori agricoli professionali.
Contribuzione INAIL
Essendo stato raggiunto l’aumento dei contributi, previsto dall’art. 28 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, per il quinquennio 2001 – 2005, e fermo restando quanto stabilito dagli artt. 257 e 262 del T.U. INAIL, il contributo di cui all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2017 resta fissato nella misura capitaria annua di:
- € 768,50 (per le zone normali)
- € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
Al fine dell’individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori agricoli professionali, occorre fare riferimento all’art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e all’art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone agricole svantaggiate.
Tabelle contributi anno 2017
Clicca qui per vedere le aliquote, importi e relative legende dei contributi in vigore nell’anno 2017 per le categorie interessate.
Modalità di pagamento
Gli estremi per il pagamento dei contributimediante modelli F24 saranno disponibili nel Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli.
I termini di scadenza per il pagamento sono il 17 luglio, il 18 settembre, il 16 novembre 2017 e il 16 gennaio 2018.
Esonero ex art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
L’esonero dal versamento dei contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per coloro che saranno ammessi al beneficio, è quantificato nella misura di seguito indicata:
– Esonero del 100% per i primi 36 mesi di attività;
– Esonero del 66% per gli ulteriori 12 mesi;
– Esonero del 50% per gli ulteriori 12 mesi.
L’esonero ha ad oggetto la quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui al comma 1, dell’art. 17, della legge 3 giugno 1975, n. 160, cui è tenuto lo IAP e il CD per l’intero nucleo. Sono esclusi pertanto dall’agevolazione:
– Il contributo di maternità, dovuto, ai sensi dell’articolo 66 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali;
– Il contributo INAIL, dovuto dai soli Coltivatori Diretti; si precisa che nell’ipotesi in cui il coltivatore diretto operi in zona montana o svantaggiata, tale contributo verrà calcolato e riscosso per intero come si evince dall’art. 1, comma 344, della legge 11 dicembre 2016 n. 232, che stabilisce che l’esonero in argomento “non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro