Con sentenza n. 13379 del 26 maggio 2017, la Corte di Cassazione ha affermato che qualora il lavoratore, in costanza di rapporto, sia stato adibito a mansioni riconducibili ad un livello professionale inferiore, sia pure in modo residuale, l’obbligo di repechage va riferito anche alla posizione professionale inferiore esercitata residualmente: tutto questo al fine di una verifica completa delle eventuali mansioni alternative all’interno della organizzazione aziendale.
Source: Dottrina del Lavoro