L’INPS, con messaggio n. 2364 del 15 giugno 2017, fornisce indicazioni in merito alla presentazione delle domande di indennità c.d. APE Sociale per il beneficio della riduzione del requisito di accesso al pensionamento anticipato (di cui alla Legge di Bilancio 2017, articolo 1 commi da 179 a 186 e da 199 a 205).
La norma di riferimento ha stabilito che le disposizioni attuative delle norme devono essere disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Quindi, fin tanto che i DPCM non saranno emanati, le prestazioni di Ape sociale e di pensionamento anticipato per i lavoratori c.d. “precoci”, non potranno essere effettuate le richieste di accesso.
Conseguentemente, al fine di assicurare la parità di trattamento a tutti i potenziali beneficiari, le Sedi Inps potranno prendere in considerazione le domande presentate successivamente all’entrata in vigore dei decreti attuativi.
Eventuali istanze già pervenute alle Sedi territoriali, indipendentemente dal canale e dalla modalità utilizzata dal richiedente, non potranno essere prese in considerazione e gli interessati dovranno presentare domanda dall’entrata in vigore dei decreti.
Si ricorda che la presentazione della domanda dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica secondo le modalità che l’Istituto comunicherà nell’apposita circolare applicativa che sarà resa nota con la pubblicazione dei decreti attuativi.
Fonte: INPS
Source: Dottrina del Lavoro